Il quesito. I miei redditi sono costituiti esclusivamente dall’affitto di un appartamento locato in regime di cedolare secca e dalle
cedole di alcuni Btp: per cui, pur essendo obbligato alla dichiarazione dei redditi, non pago alcuna aliquota Irpef, perché
i miei redditi hanno tassazione sostitutiva. Ho compiuto 76 anni nel giugno scorso e vivo da solo. Poiché per l’esenzione
del canone tv l’agenzia delle Entrate fa riferimento, per gli ultra settantacinquenni, a un reddito minimo e non all’Isee,
posso chiedere il rimborso del canone 2017 e l’esenzione dal canone 2018?
M.C. - Roma
La risposta. L’attuale normativa in tema di abbonamento televisivo prevede l’esenzione dall’obbligo di pagamento del canone Rai a uso privato per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, che abbiano un reddito inferiore a 8mila euro per l’anno 2018 (per gli anni precedenti, la soglia era fissata a 6.713,98 euro).
Il diritto all'esenzione viene riconosciuto per l’intero anno di riferimento, se il compimento del 75° anno di età avviene dopo il 1° agosto dell'anno precedente; se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione per il solo secondo semestre dell’anno di riferimento.
Gli interessati all’esenzione, peraltro, devono anche non risultare conviventi di altri soggetti, diversi dal coniuge (o dal soggetto unito civilmente), titolari di un reddito proprio, e devono possedere un reddito annuo che, insieme a quello del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente), non sia complessivamente superiore alla soglia di reddito sopra descritta.
Il reddito che rileva ai fini dell’agevolazione è quello imponibile che risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d'imposta precedente. Per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, invece, si prende a riferimento il reddito indicato nella Certificazione unica.
Nel calcolo vanno aggiunti anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta: come, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti, le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, o comunque di provenienza estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo, invece, i redditi esenti da Irpef (come pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni di invalidità civile), i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze e i redditi soggetti a tassazione separata.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 17 settembre.
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