1. Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica?
Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni
con la pubblica amministrazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (Business
To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To Consumer, B2C). Sono però previste alcune
importanti eccezioni.
2. Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica?
L'uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti “minimi” (detti anche “di vantaggio”, commi 1 e 2, art.
27, decreto legge 98/2011) e per i “forfettari” (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), che però le
potranno ricevere.
3. È consentito emettere fattura elettronica a un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia?
Attualmente non è consentito. Tuttavia per le operazioni con l'estero vi è l'obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo
adempimento c.d. “esterometro”.
4. Se a un soggetto escluso dall'obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla?
No, benché ne abbia la facoltà.
5. Quando si iniziano a emettere fatture elettroniche non vanno più emesse fatture cartacee?
Non vanno più emesse, tranne che per i soggetti esclusi dall'obbligo di e-fattura. Tuttavia il consumatore può richiedere
la copia cartacea dell'originale in formato elettronico inviatogli nell'area web riservata del sito dell'Agenzia.
6. Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche?
Sì, è possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. Chi decide di delegare un professionista può farlo
online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un
Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
7. Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può affidarsi ai servizi dell'Agenzia delle Entrate?
Sì. Può rivolgersi al servizio gratuito “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia. “Fatture e corrispettivi” è un'area del sito www.agenziaentrate.gov.it, rivolta a imprese e professionisti (soggetti titolari di partita IVA), che offre servizi per:
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati, art. 1, comma 3, del d.lgs.
n. 127/2015); - trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (il “nuovo spesometro”) all'Agenzia delle
Entrate (art. 21 del decreto legge n. 78/2010); - trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione
periodica Iva (art. 21-bis del d.l. n. 78/2010); - trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi.
8. La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva?
No. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, che diventa quindi
il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già fissati (momento di
effettuazione dell'operazione e momento di esigibilità dell'imposta).
9. Quando si considera emessa una fattura elettronica?
La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura
deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, anche se l'effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio
Sdi potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell'operazione anche se saranno
accettate, in una prima fase, quelle inviate con un “minimo ritardo”
10. Se la e-fattura viene scartata, come si può rimediare?
Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema invia un messaggio di “scarto” entro
cinque giorni dall'invio. A quel punto, la fattura si considera non emessa e l'emittente può: procedere, entro i 5 giorni
successivi alla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con medesimo numero e data; oppure (se la prima soluzione
non fosse possibile) emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura
scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque
evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta”. Per non incorrere in possibili errori
nelle liquidazioni periodiche Iva, è consigliabile trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese
o del trimestre.
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