Immigrazione, contrasto al terrorismo (e alla mafia), organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (e funzionalità del ministero dell'Interno). Sono queste le
tre macro aree in cui si articola la bozza del decreto legge sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta
dello scorso 24 settembre.
La «protezione speciale»
Il testo del decreto opera, innanzitutto, una sostanziale abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; del
provvedimento, cioè, che oggi può essere adottato dal questore nei casi in cui «ricorrano seri motivi» («in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; articolo 5, comma 6,
Dlgs 286/1998) o quando la competente Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e, tuttavia,
ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 25/2008).
Con la riforma, quando nelle ipotesi in cui la Commissione respinga l'istanza di protezione internazionale, gli atti vanno
trasmessi al questore in presenza di altre condizioni, e cioè se ricorre il rischio che lo straniero, in caso di espulsione,
possa essere oggetto di persecuzione per i motivi indicati nel comma 1 dell'articolo 19 Dlgs 286/1998 (razza, sesso, lingua,
cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali) o possa essere sottoposto a tortura (comma 1.1
dello stesso articolo 19). In questi casi, il permesso di soggiorno avrà la dicitura «protezione speciale» e avrà la validità
di un anno.
Permessi di soggiorno per cure mediche, calamità e atti di valore civile
Il decreto prevede, comunque, il divieto di espulsione degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale
gravità; in tale ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche per non più di un anno. Così come
sono previsti speciali casi di permessi di soggiorno in altre due nuove situazioni. Una fa riferimento alla contingente ed
eccezionale calamità esistente nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno (nuovo articolo 20-bis Dlgs 286/1998);
in questo caso, il permesso ha la durata di sei mesi. L'altra riguarda il compimento, da parte dello straniero, di atti di
particolare valore civile; il relativo permesso dura due anni ed è rinnovabile (articolo 42-bis Dlgs 286/1998, anch'esso di
nuova formulazione).
Competenza giudiziaria
Le controversie relative al diniego o alla revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario
(ad esempio, quelli che vanno rilasciati per contingente ed eccezionale calamità) seguiranno il rito sommario di cognizione
previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile; le stesse saranno di competenza del tribunale sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui si trova l'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato: così dispone la norma che il decreto emergenze ha introdotto all'articolo 19-ter del Dlgs 150/2011.
Misure cautelari per maltrattamenti e stalking
Per ampliare la tutela dai crimini di prossimità, i maltrattamenti in famiglia e lo stalking vengono inseriti nell'elenco
dei reati, contenuto nell'articolo 282-bis, comma 6, del Cpp, per i quali può essere applicata la misura dell'allontanamento
dalla casa familiare con particolari modalità di controllo mediante il braccialetto elettronico o altri strumenti tecnici,
anche al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari (la previsione di una pena superiore
nel massimo a tre anni di reclusione).
Trattamento penitenziario dei minorenni divenuti maggiorenni
L'articolo 18 del decreto modifica inoltre l'articolo 24 del decreto legislativo 272/1989, recante le disposizioni di attuazione
del processo penale minorile. La norma oggi modificata consentiva l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà
personale con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione avessero compiuto
il diciottesimo anno di età ma non il venticinquesimo; per quanti avessero già compiuto il ventunesimo anno, tuttavia, in
presenza di particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative,
poteva essere disposta la fuoriuscita del giovane maggiorenne dal circuito penitenziario minorile.
La modifica fa venire la preclusione del ventunesimo anno di età per la valutazione delle ragioni di sicurezza e inserisce
anche un'altra ipotesi di revoca del trattamento, quando le finalità rieducative non risultano in alcun modo perseguibili
a causa della mancata adesione al trattamento in atto da parte del giovane divenuto maggiorenne.
Viene anche introdotto l'articolo 24-bis nel decreto legislativo 272/1989 che disciplina la procedura di esecuzione di un
titolo detentivo per reati commessi da maggiorenne a carico di un soggetto che sta eseguendo una condanna per reati commessi
da minorenne.
In tal caso il Pm emette l'ordine di esecuzione, lo sospende e trasmette gli atti la magistrato di sorveglianza per i minorenni,
che in base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 24 citato verifica se vi siano le condizioni per la prosecuzione del
trattamento riservato ai minorenni. Se vi sono con ordinanza dispone l'estensione del trattamento al nuovo titolo; altrimenti
dispone la cessazione della sospensione e restituisce agli atti al Pm che procederà all'esecuzione.
Avverso questo provvedimento può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le norme previste dall'articolo
69-bis della legge 354/1975.
Prescrizioni per i contratti di noleggio di autoveicoli
L'articolo 19 del decreto prevede che gli esercenti attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati
identificativi dei clienti al CED interforze contestualmente alla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo rispetto
al momento della consegna del veicolo.
La norma tiene conto di quanto emerso dalle indagini su recenti attentati terroristici compiuti con attacchi kamikaze su veicoli
presi a nolo per passare inosservati.
Estensione del Daspo
L'articolo 22 del decreto modifica l'articolo 6, comma 1, della l. 401/1989 che prevede il cosiddetto Daspo inserendo tra
i soggetti che ne possono essere destinatari anche quelli descritti dall'articolo 4, comma 1 lettera d), del Dlgs 159/2011
(il codice antimafia). Ciò comporta che il questore potrà vietare l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
anche a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti
a sovvertire l'ordinamento dello stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II
del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione di
reati con finalità di terrorismo internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di
organizzazioni che perseguono finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies Cp.
Il richiamo all'art. 51 co. 3-quater Cpp consente di applicarlo anche agli indiziati di delitti consumati o tentati con finalità
di terrorismo, stante l'esigenza di evitare che i momenti aggregazione come le manifestazioni sportive diventino facile occasione
per ulteriori attentati.
L'articolo 23 del decreto estende poi l'ambito di applicazione del provvedimento di allontanamento del Questore (il c.d. Daspo
urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei presidi
sanitari e delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
Le modifiche al codice antimafia
L'articolo 26 del decreto apporta alcune correzioni alle recenti modifiche del codice antimafia: prevede la condanna alle
spese del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che abbia proposto impugnazione poi ritenuta infondata; elimina la causa
di inammissibilità per la proposta di misura di prevenzione presentata dalle autorità diverse dal Procuratore distrettuale,
senza averla previamente comunicata a quest'ultimo, abroga l'obbligo in capo alle autorità di Polizia di emettere un provvedimento
motivato quando decidono dopo le indagini di non formulare proposta di applicazione della misura di prevenzione, prevede che
l'Accesso alle informazioni archiviate dall'Anagrafe tributarie da parte delle Autorità inquirenti sia disciplinato da apposite
convenzioni tra Ministeri competenti e Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, estende
gli effetti dei divieti e delle decadenze da licenze, concessioni e benefici – oltre che ai soggetti sottoposti a misura di
prevenzione, anche ai condannati con sentenza, anche solo confermata in appello per reati di truffa aggravata ai danni dello
Stato o nel conseguimento di erogazioni pubbliche.
Vengono inoltre inasprite le pene per gli appaltatori che ricorrono illecitamente al subappalto. L'illecito viene trasformato
da contravvenzione in delitto e punito con la reclusione da uno a cinque anni oltre che con la già prevista sanzione pecuniaria
Le occupazioni abusive
Gli articoli 32 e 33 del decreto prevedono una nuova ipotesi aggravata del reato di cui all'articolo 633 del Cp nei confronti
degli organizzatori e promotori delle occupazioni di edifici e di terreni, per la quale viene anche consentito il ricorso
alle intercettazioni telefoniche.
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