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Liti soprattutto sul mancato alt

la giurisprudenza

Liti soprattutto sul mancato alt

In caso di ricorso, il giudice non può limitarsi a verificare che sul verbale venga indicato l’uso del cellulare alla guida, soprattutto se il conducente non è stato fermato subito. Occorrerà soprattutto verificare i motivi del mancato alt. In alcuni casi, ci vuole un procedimento più complesso: se il conducente nega di avere usato il cellulare mentre era alla guida, deve presentare querela di falso.

In aiuto degli agenti sono già arrivate le fotografie scattate dal Telelaser Trucam, che registra la velocità ma ha una fotocamera con ripresa frontale ingrandita e ad alta definizione. Abbastanza per supportare l’occhio degli agenti su cinture e cellulari.

Contestazione immediata, ma...
La regola generale è che l’uso illecito del telefonino vada contestato immediatamente. In caso di impossibilità però l’agente potrà dare atto nel verbale delle motivazioni che hanno impedito l’alt. Qui che si concentra la maggior parte dei ricorsi. Non basta indicare una motivazione generica ed insufficiente, come la necessità di non intralciare i trasporti pubblici.

Per il Tribunale di Salerno (sentenza del 27 luglio 2017 n. 3820), non è rilevante che gli agenti fossero «a bordo dell’auto di servizio»: il conducente doveva essere fermato subito, anche operando un posto di blocco. ed è onere dell’agente indicare in maniera precisa e concreta perché non si è fermato subito l’autore della violazione.

Querela di falso
Se invece le motivazioni sono esaurienti, perché ad esempio fondate su esigenze di sicurezza stradale, un possibile motivo di ricorso è la svista del verbalizzante che da lontano avrebbe potuto non vedere bene il conducente. Ma qui occorre impugnare il verbale con un procedimento speciale per querela di falso, per il quale sarà competente il tribunale collegiale: il contenuto di quanto percepito dagli agenti, in quanto pubblici ufficiali, gode di fede privilegiata e non può essere contestato solo davanti al giudice di pace, neppure se si hanno testimoni.

Di recente lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza del 7 maggio scorso n. 10870. In appello il verbale era stato annullato perché l’agente, sentito in udienza, aveva mostrato incertezze. La Cassazione non ha dubbi: il conducente può contestare le circostanze di fatto percepite dall’agente, ma il verbale fa piena prova fino a querela di falso, quindi non poteva essere annullato dal giudice di pace.

I casi particolari
È illegittima la multa a chi è fermo in parcheggio, anche se ha il motore acceso: l’articolo 173 del Codice della strada punisce l’uso del cellulare durante la «marcia» del veicolo. Ma per questo è punibile chi usa il cellulare mentre è fermo al semaforo.

Il telefono non si può toccare nemmeno per rifiutare una chiamata: la norma ne vieta qualsiasi uso. Lo ha precisato il Tribunale di Bari, con la sentenza del 21 febbraio 2017 n. 985: non vi sarebbe alcun dato «che autorizzi... a ritenere sanzionabile il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione».

C’è poi chi impugna il verbale perché “costretto” a rispondere dallo stato di gravidanza avanzata della compagna. Lo stato di necessità però in questo caso non salva il trasgressore che non può «conoscere il contenuto della telefonata prima di rispondere alla chiamata» (Tribunale di Padova, sentenza del 22 ottobre 2014 n.3206).

Fa ricorso anche il conducente sorpreso mentre ripone il telefono spento nel vano porta oggetti dell’auto: la norma punisce l’uso di qualunque apparecchio che possa impegnare anche una sola mano di chi sta guidando (Tribunale di Bergamo, sentenza del 28 giugno 2016 n. 2158).

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