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No al rimborso del volo per ritardo del treno: lo vieta una legge del…

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RIsarcimenti

No al rimborso del volo per ritardo del treno: lo vieta una legge del ’34

Nessuna possibilità di vedersi rimborsato il biglietto aereo per chi perde il volo a causa di un ritardo del treno. Tutto ciò che Trenitalia é tenuta a fare, in virtù di una legge del ’34 (1948/1934), ancora valida, é restituire il biglietto del treno o dare la possibilità di continuare il viaggio ma sempre via ferrovia. Alla base della causa, da una signora e arrivata fino alla Cassazione, un ritardo di quasi due ore per colpa del quale la ricorrente non era arrivata a Fiumicino in tempo per partire per Tolosa.

La donna chiedeva a Trenitalia di riavere indietro 900 euro: costo del volo per sé e per la nipote minorenne che l’accompagnava. Per il giudice di pace la richiesta era fondata, mentre di diverso avviso era stato il Tribunale seguito dalla Cassazione. Per i giudici il danno alla persona o al viaggiatore per ritardi e interruzioni é risarcibile, in deroga al Codice civile, alle condizioni stabilite da un regio decreto legge ancora applicabile, in virtù di quanto stabilito da norme successive. E l’unica possibilità offerta dalla norma regia é il diritto di «valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio» o di aver rimborsato quanto pagato alle ferrovie. Inutile per la difesa della donna far presente che la norma è “figlia” di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato, e dunque non più compatibile in tempi di tutela rafforzata per i consumatori. La signora paga anche la sua parte delle spese di giudizio: quanto bastava per prendere un altro volo per Tolosa.

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