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No al danno esistenziale per il padrone del cane investito

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risarcimenti

No al danno esistenziale per il padrone del cane investito

(Agf)
(Agf)

La perdita del cane in seguito ad un fatto illecito non fa scattare il diritto al danno morale. Per la Corte di cassazione, infatti, siamo fuori dal raggio d’azione del danno esistenziale, inteso «come lesione dell’interesse della persona umana a conservare una sfera di integrità affettiva», tutelata dalla Costituzione. Partendo da questo presupposto la Suprema corte non può che respingere la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuto il danno morale nel caso, meno grave, del ferimento del suo cane investito da un’automobile. Per il padrone c’è solo la possibilità di ottenere quanto speso dal veterinario per far guarire il suo amico a quattro zampe. Senza successo l’uomo aveva fatto un riferimento - considerato dai giudici generico - alla perdita della qualità della vita, garantito dalla Carta.

La Cassazione conferma il suo indirizzo respingendo l’invito a rivedere quanto affermato in passato (sentenza sentenza 14846/2007) in tema di danno n0n patrimoniale nel caso di ferimento, come nello specifico, o di uccisione dell’animale da affezione. Diverso l’orientamento dei giudici di merito che, con più di una sentenza, hanno invece affermato il diritto ai danni non patrimoniali, quando la morte del cane é il risultato del reato di maltrattamento degli animali, previsto dall’articolo 544-ter del Codice penale. Un’apertura giustificata anche in virtù della sempre maggiore importanza sociale e culturale assunta dagli animali domestici, spesso considerati al pari di “familiari” per quanto riguarda l’affetto provato nei loro confronti.

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