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Decreto fiscale, tra proroghe inutili e costi nonsense i (primi)…

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Decreto fiscale, tra proroghe inutili e costi nonsense i (primi) sette punti da aggiustare

(Marka)
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È sicuramente un’operazione che ha intanto indicato una strada: quella che ci si avvia verso una grande stagione “condonistica” o, se si vuole utilizzare il termine più edulcorato, di “pacificazione fiscale”.

Con il decreto legge 119/2018 è stata prevista un’ampia gamma di sanatorie che, nel tempo, verrà sicuramente ampliata (comprendendo, ad esempio, gli avvisi bonari, ora esclusi) e, in qualche punto, modificata. Vi sono, infatti, nelle misure oggi in vigore, diverse “imperfezioni” o, comunque, degli aspetti che dovranno essere riconsiderati. Vediamone alcuni.

1. Definizione agevolata dei Pvc
Qui il limite più evidente è rappresentato dal fatto che si chiede al contribuente di definire integralmente il processo verbale. Molte volte, tuttavia, i Pvc risultano un po’ “ingigantiti”, tant’è che spesso gli stessi uffici dell’Agenzia, quando ricevono il processo verbale da un altro “organo”, non provvedono a tradurlo integralmente nell’atto di accertamento. Va anche rilevato che il ravvedimento operoso “ordinario” prevede la possibilità di regolarizzare singole violazioni derivanti da Pvc. Perciò, anche per la definizione agevolata dei processi verbali (articolo 1 del Dl 119), andrebbe ammessa la possibilità di definizione di singoli rilievi.

2. Proroga dei termini di accertamento
Sempre la norma sulla definizione agevolata dei Pvc (articolo 1) prevede una evitabile proroga dei termini di accertamento per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, anche per chi non si avvarrà della sanatoria. Poiché, così congegnata, la definizione dei Pvc non verrà fatta praticamente da nessuno, la proroga dei termini di accertamento, che va comunque sempre stigmatizzata, risulta del tutto inutile e deleteria.

3. Definizione agevolata di atti e inviti
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2) prevede tempi davvero troppo stretti (30 o 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). Bisognerebbe almeno consentire, per svolgere un’attenta valutazione delle scelte da compiere, la possibilità di definizione nei canonici 60 giorni - però dalla data di entrata in vigore del decreto - termine che è quello proprio delle scelte che vanno compiute (impugnazione o meno) in presenza di un atto di accertamento.

4. Liti pendenti
Qui la considerazione che va fatta riguarda il quantum della definizione, eccessivo quando il contribuente risulta vittorioso al primo grado di giudizio. Va ricordato che con la definizione delle liti pendenti della legge 289/2002 (a cui, per molti aspetti, il provvedimento si ispira), nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima sentenza resa, si pagava il 10% (con il Dl 119/2018 si paga invece il 50% dopo il primo grado e il 20% dopo il secondo).

5. Società di persone e soci
In più parti del provvedimento si fa riferimento ai «redditi di partecipazione» (ad esempio, sia nell’articolo 1 che nell’articolo 9). Nella classificazione dei redditi stabilita dall’articolo 6 del Tuir, i redditi di partecipazione, tuttavia, non esistono. Vi sono, invece, i redditi d’impresa o di lavoro autonomo che vengono attribuiti per trasparenza ai soci e agli associati. Sarebbe quindi opportuno togliere il “refuso”. Sempre per le società di persone e i soci, va completamente ripensata la “struttura” dell’integrativa speciale di cui all’articolo 9. La norma (comma 8) prevede che quest’ultima non possa essere presentata dai soci quando la società di persone (o, comunque, “trasparente”) risulta destinataria di un Pvc o di un atto impositivo. Ma non viene preso in considerazione il fatto che, quando sia la società di persone che i soci possono accedere alla integrazione speciale, il costo di quest’ultima praticamente raddoppia: la società dovrà pagare l’imposta sostitutiva del 20% sul maggiore imponibile integrato, così come l’imposta sostitutiva dovrà a sua volta essere pagata anche dai soci (per Irpef, addizionali e contributi) in relazione al maggiore imponibile attribuito per trasparenza.

6. Imposta sostitutiva e plafond di 100mila euro
L’imposta sostitutiva del 20% sull’integrativa speciale si presta a censure d’incostituzionalità perché introduce ora per allora un’aliquota d’imposta inferiore rispetto a coloro che hanno regolarmente dichiarato gli imponibili. È evidente, inoltre, che va rivisto il doppio limite di 100mila euro e del 30% del dichiarato.

7. Aliquota media Iva

Sempre nell’integrativa speciale, non ha assolutamente senso la previsione dell’aliquota media Iva per un’integrazione che sarà selettiva e non per masse.

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