Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica tra privati. I titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario. La fattura elettronica dovrà essere conservata in digitale, con il servizio gratis delle Entrate o con gli applicativi delle principali software house.
• Quando parte la fattura elettronica obbligatoria?
• Chi è escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica nel 2019?
• Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?
• Quando emettere la fattura elettronica?
• Sarà ancora possibile emettere la fattura differita?
• La fattura elettronica nel 2019 sarà obbligatoria anche per i carburanti?
• Come fare per ricevere e conservare la fattura elettronica?
• È possibile delegare un professionista a emettere e ricevere la fattura elettronica?
• Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?
• Come fare una fattura elettronica con lo split payment?
• Cosa fare se c’è lo scarto della fattura elettronica?
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Quando parte la fattura elettronica obbligatoria?
Esclusa la proroga della fattura elettronica tra privati, l’obbligo parte il 1° gennaio 2019 e riguarda:
• tutte le operazioni tra soggetti con partita Iva, che siano persone o imprese (Business to Business, B2B);
• tutte le operazioni di soggetti con partita Iva verso consumatori, cioè soggetti privati senza partita Iva (Business To Consumer, B2C).
Attenzione, la fattura elettronica è già obbligatoria in due ambiti:
• dal 1° luglio 2018 gli operatori del settore dei carburanti (cessioni di benzina e gasolio, ad eccezione dei benzinai, vendita su strada) e i subappaltatori delle pubblica amministrazione sono devono emettere la fattura elettronica;
• dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligati a emettere fattura in formato elettronico.
Ricordiamo che i contribuenti minimi e i forfettari sono, in generale, esonerati dalla fattura elettronica.
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Chi è escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica nel 2019?
Non sono obbligati a emettere fattura elettronica i contribuenti minimi (regime di vantaggio, commi 1 e 2, articolo 27, Dl 98/2011) e i forfettari(articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014, legge di Stabilità 2015), ad eccezione di quelle destinate alle pubblica amministrazione, che fin dal 2015 devono essere emesse in formato modalità e-fatturaPA. Dal 1° gennaio 2019, minimi e forfettari devono però ricevere le fatture in formato elettronico se chi le emette nei loro confronti è un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica.
Inoltre, anche i soggetti obbligati alla fattura elettronica non sono tenuti a emetterla nei confronti di un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia. Tuttavia, per le operazioni con l’estero ci sarà, dal 2019, l’obbligo di comunicazione mensile dei dati con il nuovo adempimento cosiddetto “esterometro”.
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Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?
La fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972). La differenza rispetto alla versione analogica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica deve:
• essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;
• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.
Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate (portale “Fatture e corrispettivi”, software “Stand alone”, app “Fatturae”).
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Quando emettere la fattura elettronica?
La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.
Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.
Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:
• dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;
• dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.
Il decreto fiscale interviene anche sulle modalità di numerazione delle fatture, eliminando la numerazione progressiva delle fatture ricevute.
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Sarà ancora possibile emettere la fattura differita?
Sì. Anche con la fattura elettronica l’emissione potrà essere differita, in caso di operazioni eseguite nel mese precedente e documentate con documenti di trasporto (Ddt). Vanno rispetttate le condizioni previste dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72. Cioè, si può emettere una fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando come data di emissione quella di effettiva emissione del documento (e non, come spesso accade nella prassi, l’ultimo giorno del mese precedente). Tale comportamento è stato confermato dall’Agenzia stessa nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre, con il seguente esempio: per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di: • al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce; • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); • far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.
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La fattura elettronica nel 2019 sarà obbligatoria anche per i carburanti?
Sì. Il decreto lavoro (Dl 87/2018, articolo 11-bis) ha rinviato la fattura elettronica al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, cioè i benzinai, lasciando invariato l’obbligo della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante per motori a uso autotrazione effettuate al di fuori degli impianti stradali di distribuzione (ad esempio grossisti, contratti di netting).
Comunque, ricordiamo che per poter dedurre il costo di acquisto di carburante, non è sufficiente il pagamento con strumenti tracciabili, ma occorre, come anche chiarito nella circolare 8/E/2018, integrare gli ulteriori elementi previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), quali inerenza, competenza e congruità con l’indicazione, ad esempio, della targa e dei km percorsi.
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Come fare per ricevere e conservare la fattura elettronica?
Ai fini della ricezione, la fattura elettronica è recapitata dal Sistema di interscambio (Sdi) al cessionario/committente a un indirizzo Pec a lui intestato o su un canale telematico (Ftp o Web Service) direttamente da lui gestito. In alternativa, il destinatario della fattura elettronica può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
In tema di conservazione la circolare 13/E/2018 ha chiarito che la fattura elettronica oltre ad essere conservata nel formato in cui è stata generata (XML) potrà essere conservata, in uno dei formati di cui al Dpcm 3 dicembre 2013 (ad esempio Pdf, Jpg, Txt). In ogni caso le tecniche di conservazione dovranno rispettare i requisiti fissati dal Codice dell’amministrazione digitale, (Cad, Dlgs 82/2005) in particolare per quanto riguarda l’apposizione della marca temporale opponibile ai terzi, l’accessibilità ed estrazione dei documenti, l’immodificabilità degli stessi. L’agenzia delle Entrate ha previsto unservizio gratis di conservazione utilizzabile dal 2019 previa adesione all’accordo.
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È possibile delegare un professionista a emettere e ricevere la fattura elettronica?
Sì, anche senza presentazione della delega all’Agenzia. Infatti, il provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, al punto 5.1 chiarisce che il cedente/prestatore può trasmettere e ricevere le fatture elettroniche attraverso un intermediario che può essere un soggetto diverso da quelli abilitati in base all’articolo 3 del Dpr 322/1998.Con il provvedimento del 5 novembre 2018, invece, l’agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di conferimento delle deleghe, sia di tipo massivo che puntuale, agli intermediari abilitati per i servizi forniti dall’Agenzia, come la registrazione dell’indirizzo telematico e la consultazione delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio (Sdi). Particolarmente delicata da seguire è la procedura per il rilascio della delega di tipo massivo.
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Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?
Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell’area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o in pdf, salva espressa rinuncia di quest’ultimo, preferibilmente scritta.
L’Agenzia nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre ha sottolineato che la rinuncia della copia analogica elettronica della fattura potrà più facilmente avvenire se l’operatore Iva ricorderà al cliente che potrà consultare facilmente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, in una specifica sezione accanto a quella della sua dichiarazione precompilata. Inoltre, è stato ricordato che tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di interscambio).
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Come fare una fattura elettronica con lo split payment?
Nelle fatture elettroniche per operazioni soggette a split paymentl’indicazione ella dicitura “scissione dei pagamenti” viene effettuata riportando il carattere “S” nel campo “EsigibilitaIva”.
Attenzione, l’ambito di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) non coincide con l’ambito di applicazione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche nei cui confronti è già obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche, infatti, sono soltanto quelle indicate sul sito indicepa.gov.it
Ad esempio, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono già ora soggette allo split payment ma saranno destinatarie di fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019 insieme agli altri soggetti passivi Iva. Pertanto, le fatture elettroniche in regime di split payment seguiranno le regole della e-fattura Pa o della e-fattura B2B a seconda della pubblica amministrazione destinataria.