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Senza polizza tocca al proprietario garantire il blocco del veicolo

responsabilità civile

Senza polizza tocca al proprietario garantire il blocco del veicolo

Ora che la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue dà ai proprietari dei veicoli non assicurati la responsabilità di risarcire i danni da incidente anche quando li lasciano in aree private (si veda «Il Sole 24 Ore »del 2 ottobre), diventa fondamentale capire che cosa è necessario fare per dimostrare che l’eventuale circolazione del mezzo è avvenuta contro la volontà del proprietario stesso, cosa che consente di escludere la sua responsabilità per i danni causati dal veicolo a terzi. E la casistica è piuttosto variegata. Ecco come la inquadra la giurisprudenza italiana.

Perché ci sia circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino), questi deve porre in essere atti o comportamenti idonei a vietare e impedire la circolazione del mezzo (chiusura a chiave del veicolo, appropriata custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto eccetera), indicativi della diligenza e delle cautele adottate proprio per quello scopo. Lo hanno affermato, tra le tante, le sentenze 8461/1994, 15521/2006 e 20373/2015 della Cassazione. Altrimenti si ricade nell’ipotesi di invito domino: il proprietario non vuole concedere l’uso del mezzo a terzi, ma non adotta cautele efficaci per evitarlo.

La Corte si è espressa più volte sulla circolazione del veicolo oggetto di furto (di recente, nella sentenza 22449/2017), confermando il consolidato orientamento secondo cui il proprietario è responsabile per i danni causati dalla circolazione del mezzo se risulta che non ha adottato le misure e le cautele idonee a impedire od ostacolare l’azione di impossessamento e di utilizzo del veicolo da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori (così, tra le tante, la sentenza 11471/2004, in un caso di veicolo lasciato in area privata, aperta e incustodita, con le chiavi sotto il tappetino).

È richiesta al proprietario una condotta particolarmente rigorosa, tant’è che non è considerata cautela ostativa alla circolazione l’abbandono del mezzo, anche chiuso a chiave, in un posto noto a molti e agevolmente praticabile (sentenza 3038/1982). O custodire in un cassetto, liberamente accessibile, le chiavi. O affidare in custodia a terzi il veicolo limitandosi ad avvisare il custode di non consegnare ad altri le chiavi (sentenze 8461/1994 e 3138/1990). O affidarsi a un posteggiatore abusivo o, ancora, ad un depositario che non adotti cautele nella scelta della persona cui - a sua volta - consegnare il veicolo (sentenza 10027/00, su un caso in cui era stato consentito l’uso del veicolo a un minorenne) o, comunque, a un terzo che non offra garanzie di affidabilità.

Anche quando poi si lascia il veicolo a un’officina (che dia garanzia di serietà) appare necessario che il mezzo abbia una valida copertura Rc auto: se accade un incidente con alla guida il meccanico incaricato, la circolazione si intende avvenuta nell’interesse del proprietario e non prohibente domino. Infatti, è implicito il consenso alla circolazione ai fini di collaudo, con conseguente esclusione del diritto di rivalsa dell’assicuratore (che abbia risarcito il danno) verso il titolare dell’officina e del suo dipendente (sentenza 11978/1998). Anche se un orientamento più vecchio (sentenza 2944/89) ritiene che senza la targa prova e la relativa polizza ci sia responsabilità del titolare. Altre sentenze (come la 7767/2003) affermano che questi, in quanto terzo estraneo al rapporto assicurativo, è privo della copertura offerta al proprietario dalla compagnia con cui questi ha stipulato la polizza, quindi nei suoi confronti sarebbe configurabile una rivalsa dell’assicuratore (per surrogazione legale ex articolo 1203, n. 3, del Codice civile) e, di fatto, per i collaudi sarebbe necessaria una targa prova con relativa polizza.

In caso di sinistro causato da un veicolo circolante prohibente domino, a causa di furto o azione violenta, dopo che il proprietario abbia sporto denuncia all’autorità, il terzo danneggiato potrà agire nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, citando l’impresa designata. Ma la richiesta va rigettata se il furto è recente (del giorno prima) e il proprietario aveva lasciato le chiavi a bordo: opera la normale polizza Rc auto, se c’è (sentenza 20373/2015).

Nel caso della circolazione invito domino, il proprietario è comunque responsabile dei danni a terzi e il suo assicuratore è tenuto a risarcire tali danni, salvo poi poter agire in regresso nei confronti del solo conducente.

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