Poche informazioni obbligatorie e un meccanismo di compilazione online gestibile con il fai-da-te. È una formula semplificata quella scelta dall’Enea per l’invio dei dati sui lavori di risparmio energetico “generici”. L’adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio (non l’ecobonus, quindi, che ha una sua procedura). L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili. Di fatto, è compresa una buona parte del milione e 355mila pratiche agevolate che il Cresme stima saranno effettuate in tutto il 2018.
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Il sito dell’Enea è online da mercoledì scorso, 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:
- per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere);
- per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.
Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.
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Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.
È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per l’ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi, anche se – a quanto risulta al Sole 24 Ore – alcuni installatori si sono già attivati con i proprietari per raccogliere informazioni dettagliate.
Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazione e l’esposizione. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso.
Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre). Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una multa di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro il 31 ottobre 2019 (prima scadenza di dichiarazione dei redditi).
Nella Guida dell’Enea non si citano documenti da conservare da parte del contribuente. Una volta inserito il dato, perciò, eventuali mancanze documentali non saranno sanzionabili.
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