Norme & Tributi

Sì all’ecobonus anche con il ritardo nella comunicazione…

  • Abbonati
  • Accedi
LA SENTENZA DELLA CTR LOMBARDIA

Sì all’ecobonus anche con il ritardo nella comunicazione all’Enea

Il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negata per il ritardo in un adempimento di natura formale (la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal fine-lavori) in quanto esso è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa. È il principio che si ricava dalla sentenza 5330/09/2018 della Ctr Lombardia che dà maggior rilievo alla sostanza rispetto alla forma.

La vicenda
La controversia in questione concerneva il disconoscimento da parte dell’agenzia delle Entrate del diritto alla detrazione operata in dichiarazione dal contribuente per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica ; dal controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) scaturiva la conseguente cartella di pagamento emessa dall’Ufficio in quanto la comunicazione all’Enea sarebbe stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.
La Ctp accoglieva il ricorso in quanto dagli atti emergeva come il contribuente avesse effettuato tempestivamente il primo invio , mentre il secondo (tardivo) in realtà era da considerarsi un’ integrazione del primo ( ultima fattura emessa ed omessa nel primo invio).

La sentenza
La Ctr, chiamata a pronunciarsi in virtù del gravame di parte pubblica, decide di confermare il decisum dei giudici di prime cure con ulteriori argomentazioni a supporto della motivazione di rigetto. Preliminarmente il Collegio regionale , verificato che la contestazione dell’Ufficio si concentrava unicamente sul vizio formale della tardività da parte del contribuente nella comunicazione all’Enea, ritiene di sottolineare che tale adempimento «è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa».

Nel merito poi, quanto alla contestata tardività, i giudici regionali ne rilevano invece la tempestività richiamando altresì una circolare dello stesso ufficio (21/E/2010 , punto 3.7 lettera R) che prevede la possibilità di integrazione della comunicazione, come era avvenuto nel caso di specie; e ad ogni modo, chiosa il collegio, non può esserne inficiata la deducibilità dei costi di cui è provato l’effettivo sostenimento.

I precedenti
Le Commissioni tributarie lombarde si sono espresse in più circostanze a favore, in tema di agevolazioni, della prevalenza della sostanza sulla forma. In senso conforme si era già pronunciata la stessa Ctr Lombardia con le sentenza 2181/2018 (si veda Sole 24Ore del 14 giugno) ed anche con altra decisione (853/19/15) affermando che «l’omesso invio della comunicazione entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese».
In fattispecie analoghe i giudici milanesi (ex multis Ctp 7068/16 – 5393/17), hanno applicato tale principio nei casi di contestazione da parte dell’Ufficio fondata sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia i cui lavori erano stati comunicati in ritardo al Centro operativo di Pescara.

Va ricordato che di recente (dal 21 novembre) è stata data attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 3, della legge 205/2017 con lapredisposizione di un portale dedicato che è l’esclusivo canale telematico da utilizzare per trasmettere le comunicazioni sul risparmio energetico entro i 90 giorni dall’ultimazione dei lavori iniziati nel 2018.

© Riproduzione riservata