L’utilizzo dei permessi legge 104 presuppone due condizioni: lo stato di handicap grave dell’interessato e il corretto utilizzo dei permessi da parte dei lavoratori richiedenti.
La fase di controllo dello stato di handicap grave, utile a mettere in moto tutto il meccanismo dei permessi e dei congedi, parte già dall’accertamento di questo status da parte della Commissione medica della Asl, per proseguire poi con le successive fasi di verifica e revisione. Le regole sono disciplinate, oltre che dalla legge 104/1992 (articolo 3 e 4), dalla più recente legge 114/2014 (articolo 25). L’Inps ha emanato le istruzioni con le circolari 10/2015 e 127/2016.
L’accertamento dell’handicap è svolto dalle commissioni mediche delle Asl, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Dal 2019, nel caso in cui gli accertamenti riguardino i minori, le commissioni mediche saranno composte da un medico legale e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria e in neuropsichiatria infantile. In attesa dell’accertamento definitivo gli interessati possono, entro 45 giorni, ottenere un attestato provvisorio dal medico specialista nella patologia denunciata. I verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.
In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Dopo la visita di controllo
In base agli esiti della visita di controllo si potranno realizzare le seguenti situazioni:
verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità: non occorre fare alcuna nuova domanda, salvo l’ipotesi in cui si presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa);
verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità: l’Inps ne darà informazione all’interessato e al datore di lavoro per cessare il riconoscimento dei permessi;
assenza a visita di revisione del disabile grave: in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà all’eliminazione della posizione e alla cessazione dei relativi effetti sul regime dei permessi.
Abusi e sanzioni
Pur in presenza dei requisiti formali e amministrativi per beneficiare dei permessi e congedi, è possibile che il lavoratore abusi dell’assenza dal lavoro per fare altro.
I controlli in questa fase possono essere disposti sia dall’Inps che dal datore di lavoro, anche mediante agenzie di investigazione nei limiti stabiliti dalla legge 300/1970.
L’abuso c’è quando il dipendente durante il periodo di assenza invece di assistere i familiari disabili svolge altre attività. Dal 2010 non c’è più l’obbligo di prestare «assistenza continuativa ed esclusiva» durante le assenze, cosa che comporta la possibilità di svolgere anche attività personali e gestire più flessibilmente il relativo tempo. Per la Cassazione (sentenza 54712/2016), a differenza di altri lavoratori, chi assiste i disabili, al di fuori del rapporto, non gode degli stessi riposi, e pertanto l’assistenza al disabile non deve coincidere per forza con le ore di permesso.
In ogni caso l’ abuso e la violazione possono avere conseguenze
disciplinari: la sanzione disciplinare, nel rispetto delle procedure di legge o contrattuali, può approdare al licenziamento per i casi più gravi di lesione del rapporto fiduciario (ad esempio, Cassazione 29613/2017);
economiche: restituzione all’Inps delle prestazioni economiche indebitamente fruite e/o risarcimento dei danni patiti dal datore di lavoro a causa di disfunzioni organizzative legate all’assenza indebita;
penali: i principali reati che possono essere imputati sono la truffa e l’indebita percezione di provvidenze pubbliche mediante false dichiarazioni (articolo316 ter, Codice penale).
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