Come già scritto nell'articolo della pagina precedente, il sistema dei permessi interessa tutti i lavoratori dipendenti. Nel dettaglio, può essere suddiviso in due parti:
una riguardante l’assistenza ai minori, che si interseca con la disciplina della maternità (articolo 33 Dlgs 151/2001 come modificato dai successivi decreti 119/2011 e 80/2015);
un’altra relativa ai lavoratori che assistono familiari maggiorenni portatori di handicap e ai lavoratori essi stessi disabili (articolo 33 legge 104/1992).
Assistenza ai minori
La situazione varia a seconda dell’età del minore con handicap grave. Infatti, fino al compimento dei tre anni di età del bambino entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire alternativamente:
delle due ore di permesso giornaliero retribuito, in caso di orario pari o superiore a sei ore, altrimenti il diritto si riduce a un’ora al giorno;
dei tre giorni al mese retribuiti;
del prolungamento del congedo parentale indennizzato al 30 per cento.
Oltre il terzo anno di età del bambino spettano in alternativa:
il prolungamento del congedo parentale, fino al raggiungimento del periodo complessivo di tre anni di durata del congedo (comprensivo della durata del congedo parentale ordinario), fino al compimento del 12° anno di età del bambino, con diritto all’indennità economica del 30%;
tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Anche per i parenti e gli affini del minore fino al terzo grado c’è la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili (Inps, circolare 155/2010). Per parenti e affini di terzo grado (ad esempio, gli zii) il diritto spetta se i genitori del minore sono mancanti (deceduti o invalidi).
Condizione essenziale per chiedere i permessi è che il beneficiario non sia sottoposto a ricovero, salvo che il disabile in situazione di grave handicap si trovi in coma vigile o in stato terminale, oppure debba recarsi al di fuori della struttura di ricovero per effettuare visite o terapie o, infine, qualora via sia la necessità di assistenza da parte di un genitore o di una familiare. È possibile poi fruire del congedo straordinario.
Assistenza ai familiari
Il lavoratore dipendente che assiste familiari portatori di handicap grave, con più di 12 anni (anche se maggiorenni) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito durante il mese. I tre giorni possono essere fruiti in via continuativa oppure anche frazionati in ore. Come nel caso dei minori, per familiari si intendono i parenti e gli affini fino al terzo grado.
Per parenti e affini di terzo grado il diritto spetta quando:
i genitori o il coniuge del portatore di handicap siano deceduti o mancanti;
i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Lavoratori disabili
I lavoratori maggiorenni con handicap grave, con esclusione di quelli a domicilio e domestici, hanno diritto in alternativa, nell’ambito di ciascun mese (articolo 33 comma 6, legge 104/1992):
ai permessi giornalieri retribuiti di due ore, in caso di orario pari o superiore a sei ore, altrimenti il diritto si riduce a un’ora al giorno;
a tre giorni retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa e frazionabili anche in ore.
Fruizione dei tre giorni
È possibile nel mese frazionare in ore i tre giorni di permesso. Ad esempio, un dipendente con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. In presenza di un orario variabile da settimana a settimana (in caso di turni), si prende l’orario medio (ad esempio 35 ore) lo si divide per il numero medio di giorni lavorati (ad esempio 5) e lo si moltiplica per tre. Il risultato dà 21 ore da fruire nel mese.
In caso di prestazione ridotta (part-time verticale o Cig) i tre giorni si riproporzionano: si prende l’orario del part-time (ad esempio 18 ore a settimana) lo si divide per il numero di ore di un full-time (ad esempio 40 ore) e si moltiplica il risultato per i tre giorni. Si ottiene così 1,35: arrotondato per difetto a un’ora di permesso mensile.
Congedo straordinario
La legge (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) e la Corte costituzionale (sentenze 233/2005, 158/2007 e 203/2013) permettono ai familiari indicati di chiedere due anni al massimo di congedo straordinario retribuito per ciascuna persona handicappata (in modo anche frazionato) nell’arco dell’intera vita lavorativa, secondo il seguente ordine:
1. coniuge della persona gravemente disabile se convivente con la stessa;
2. genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi col portatore di handicap in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, nonché del coniuge;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei predetti soggetti;
5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
I riferimenti al coniuge si estendono alla parte unita civilmente.
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