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Manovra, regime forfettario e flat tax al 20% incentivano le entrate in…

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la nuova tassazione

Manovra, regime forfettario e flat tax al 20% incentivano le entrate in nero

La legge di stabilità 2019 ha delineato il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e professionisti attraverso l’applicazione di imposte sostitutive di Irpef, addizionali e Irap, grazie all’applicazione di due regimi fiscali: il primo, forfettario e operativo dal 1° gennaio 2019, riservato ai contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività); il secondo, analitico e in funzione dal 2020, riservato a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila, prevede una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento.

Per coloro i quali superano la soglia dei 100mila euro di ricavi annui rimane, invece, il regime ordinario Irpef, basato sull’applicazione di aliquote progressive per scaglioni e sull’assoggettamento alle addizionali regionali e comunali, nonché – nei casi previsti dalla legge – all’Irap.
Se il regime forfettario a prima vista appare come un mero ampliamento del modello attuale, realizzato attraverso l’innalzamento delle soglie di ingresso e l’eliminazione di alcuni requisiti di accesso, quello analitico può ricordare alcuni regimi semplificati già sperimentati in passato.

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La vera novità attiene al campo di applicazione di tali modelli agevolati: se fino a oggi essi erano riservati esclusivamente a soggetti di piccole dimensioni e privi di struttura organizzativa, dal 2019 essi saranno accessibili a circa due terzi delle persone fisiche con partita Iva e dal 2020 a circa l’80% dei medesimi contribuenti.

Tuttavia, l’applicazione di tale modello determina alcuni “effetti collaterali” meritevoli di qualche approfondimento. Ci si riferisce in particolare al fatto che al superamento delle soglie di ricavi previste per la fruizione del regime agevolato, si rientra nell’Irpef ordinaria, determinando un forte disincentivo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto di aliquote marginali superiori al 100 per cento.

IL CONFRONTO
Gli effetti sul carico fiscale per due professionisti-tipo. Valori in euro

A ben vedere si tratta di un effetto paradossale se si considera che un dottore commercialista, con compensi annui di 65mila euro, non avrebbe alcuna convenienza a incassarne ulteriori 10mila, in quanto con il passaggio al regime ordinario Irpef si vedrebbe costretto a pagare quasi 11mila euro di imposte in più, a causa di una aliquota marginale superiore al 150 per cento.

Di fatto, per conseguire il medesimo reddito netto determinato da forfettario con compensi di 65mila euro annui, una volta passato al regime ordinario lo stesso contribuente dovrà incassare compensi di oltre 81mila euro: oltre il 25% in più per ritrovarsi lo stesso guadagno.

Se è vero che dal 2020 il superamento della soglia dei 65mila euro potrà essere “attutito” dall’entrata in vigore del nuovo modello analitico agevolato al 20%, il medesimo problema si riproporrà per tutti coloro che in futuro si troveranno a oltrepassare il limite dei 100mila euro. Anzi, a meno di incrementi di ricavi più che considerevoli, la barriera dei 100mila euro costituisce un limite difficilmente superabile, poiché la convenienza a realizzare ulteriori compensi si manifesta soltanto al superamento della soglia dei 125mila euro.

In altre parole, il disincentivo alla produzione di maggior reddito è così marcato che rischia di costituire un incentivo al frazionamento (elusivo) dei ricavi o, nel peggiore dei casi, all’occultamento degli stessi. Senza considerare che tali effetti saranno ulteriormente esasperati dal presumibile incremento delle addizionali Irpef, dovuto allo sblocco delle relative aliquote disposto dalla manovra di bilancio.

Vi possono essere poi ulteriori conseguenze distorsive legate alla definizione di un sistema di imposizione basato su regimi il cui accesso è correlato ai ricavi, ma indipendente dai redditi conseguiti. L’applicazione di tale modello, infatti, rischia di determinare maggiori imposte su minori redditi, per effetto dell’applicazione delle regole di deducibilità dei contributi previdenziali versati.

È l’effetto occulto di un modello che non tiene conto che il reddito imponibile di professionisti, artigiani e commercianti viene determinato, anche nei regimi agevolati, previa deduzione dei contributi previdenziali versati nell’anno di imposta.

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