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No al sequestro preventivo di locali e licenze del ristorante senza abbattitore

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No al sequestro preventivo di locali e licenze del ristorante senza abbattitore

No al sequestro preventivo del locale e delle licenze per il ristoratore, indagato per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, perché tiene gli alimenti nel surgelatore anziché nell’abbattitore che non possiede. Ma il provvedimento eccessivo se basta mettere “sotto chiave” la merce.

La Corte di cassazione (58328) ritiene che la salute dei clienti sia adeguatamente tutelata dal sequestro preventivo della merce, senza estendere la misura anche all’immobile e alle licenze. I giudici accolgono così il ricorso del titolare della trattoria, finito nel mirino della giustizia, dopo un sopralluogo fatto dal Nucleo antisofisticazione.

I Nas avevano scoperto che, in mancanza di un abbattitore, l’indagato usava due celle frigo, di cui una raggiungeva i meno 15 gradi. I cibi, alcuni dei quali scaduti e privi di informazioni sulla tracciabilità, erano coperti di brina, e dunque mal congelati. Il tutto era sufficiente per ipotizzare il reato e il rischio di somministrazione dei cibi, visto che al momento del blitz il ristorante era aperto e il personale stava preparando il pranzo. Subito era scattato il sequestro ed era stata devoluta al Tribunale del riesame la scelta relativa al mantenimento del vincolo sul locale e sulle autorizzazioni all’attività: scelta confermata dal Tribunale. Per la Cassazione però i giudici del riesame non hanno spiegato perché la misura preventiva, più che giustificata sulla ”merce”, era stata allargata anche agli immobili e ai permessi. Un sequestro così ampio si risolve di fatto in una misura interdittiva che anticipa indebitamente la sanzione della chiusura definitiva del locale e della revoca delle licenze. Pena accessoria che scatta però solo per fatti di particolare gravità dai quali è derivato un pericolo per la salute. Le stesse pene accessorie si applicano anche quando il responsabile dell’attività è già stato condannato per gli stessi reati. Nello specifico non era stata individuata nè la particolare gravità nè la causale derivazione del pericolo per la salute degli avventori: circostanze che potevano essere accertate solo alla fine di un giudizio di merito.

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