Il quesito. Sui nostri termosifoni abbiamo i ripartitori di calore e l'amministratore legge, a distanza, gli “scatti” di ciascuno. A suo dire, i condòmini, in sede di bilancio consuntivo, possono visionare solo i propri scatti e non quelli altrui, a causa delle nuove norme sulla privacy. In assemblea, tuttavia, abbiamo approvato i millesimi di riscaldamento ex Uni 10200 e la cosiddetta quota variabile del riscaldamento è pagata da ciascuno in proporzione ai rispettivi scatti, mentre la quota fissa è rapportata a detti millesimi. I condòmini hanno diritto di conoscere, oltre alle spese di riscaldamento altrui, anche i “fattori” posti a base dei loro conteggi (loro scatti e loro millesimi), nonché gli scatti complessivi, o sono riservati? P.C. - Ferrara
La risposta. I condòmini hanno diritto di conoscere l'eventuale stato di morosi di altri condòmini e/o altri dati riguardanti il rendiconto
condominiale.
La normativa sulla privacy, infatti, deve lasciare il posto al diritto dei condòmini di vigilare e di conoscere le modalità
di ripartizione delle spese di riscaldamento, (compresi dati provenienti dai ripartitori e tabella millesimale di riscaldamento,
redatta secondo la norma Uni 10200), trattandosi di informazioni aventi una valenza contabile che, ove nascosti, potrebbero
pregiudicare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte dei condòmini stessi.
Sul tema – sebbene nel regime anteriore alla riforma del Codice della privacy di cui al Dlgs 196/2003, (modificato dal Dlgs 101/2018 di recepimento delle normativa europea) – si è espressa la Cassazione nel provvedimento 186/2011, i cui princìpi sono tuttora validi. Secondo la pronuncia, «le attività di gestione e di amministrazione delle parti comuni implicano che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare/avere dei singoli partecipanti al condominio.
Allo stesso tempo, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condòmini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condòmino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti».
Compete all'amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso ai dati contabili da parte di persone estranee al condominio.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 gennaio 2019.
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