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Niente archiaviazione per Brunetta per le accuse di assenteismo in Tribunale

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Diffamazione

Niente archiaviazione per Brunetta per le accuse di assenteismo in Tribunale

La Cassazione accoglie il ricorso di 115 dipendenti, del Tribunale di Salerno, cancellieri e impiegati, contro la scelta del Gip di archiviare, il procedimento per diffamazione a carico di Renato Brunetta che, nella trasmissione l’Arena, aveva attribuito all’assenteismo la ragione della lunga durata dei processi. Il Gip avrebbe dovuto ascoltare i ricorrenti e acquisire, come richiesto, la registrazione dell’intervento dell’onorevole. Un passo che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di non dover fare, perché destinatari delle accuse di Brunetta - che a suo avviso aveva esercitato comunque un diritto di critica politica - erano i magistrati e non i cancellieri e il personale amministrativo. La prova stava nel fatto che rivolgendosi al sindaco di Portici, magistrato, aveva detto «si veda anche l’assenteismo dai Tribunali, perché i Tribunali sono luoghi di inefficienza totale, in qualsiasi Tribunale, se lei va dopo le ore 14 non c’è anima viva e per questa ragione i processi durano 7, 8, 10 anni». In più, a dimostrazione che nel mirino dell’onorevole c’era la magistratura e non i denuncianti, c’è la considerazione che il personale amministrativo, a differenza dei magistrati ha strumenti di controllo elettronico per l’uscita dal lavoro.

Il Pm aveva chiesto l’archiviazione per il reato di diffamazione. Per il Gip gli elementi di prova indicati dalle persone offese, come supplemento di indagine, non erano pertinenti: inutile sentire cancellieri e dipendenti di tribunale e procura, quando bersaglio dell’attacco di Renato Brunetta erano le toghe. Per la stessa ragione si era ritenuto di non acquisire la registrazione della trasmissione. Il Gip che - a fronte di una richiesta per il reato di diffamazione aveva disposto l’archiviazione per il reato di calunnia - aveva considerato la notizia di reato non fondata. Per la Suprema corte (sentenza 2178) é una conclusione sbagliata. Le richieste dei ricorrenti di
essere ascoltati - perché avrebbero potuto riferire «la
portata, la percezione e l’effetto diffamante» - sono pertinenti. Il decreto è dunque annullato con rinvio, perché si proceda ad ascoltare le presunte parti lese, e a rivedere la puntata motivo del contendere. Rivedere la registrazione, per la Cassazione, che non considera chiusa la partita, è «strumentale alla verifica del senso delle dichiarazioni rese dall’onorevole Brunetta, cioè che esse
davvero avessero come destinatari i soli magistrati»

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