Il quesito.Ho intenzione di acquistare un fabbricato di categoria catastale abitativa, fruendo delle agevolazioni prima casa. Dopo l'acquisto
l'immobile diventerà la sede di un'associazione culturale senza necessità di effettuare alcun intervento edile, essendo il
fabbricato già adatto allo scopo. Perdo le agevolazioni prima casa? C.C.- Novara
La risposta. La risposta è affermativa. Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna) si applicano a condizione che nell'atto di compravendita l'acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
In particolare, l'immobile deve essere ubicato: nel Comune di residenza dell'acquirente ovvero nel Comune in cui, entro 18 mesi l'acquirente stabilirà la propria residenza. Nel caso di specie siamo in presenza di tutti i requisiti di legge, tuttavia una volta acquistata la casa non viene destinata ad abitazione ma a sede di una associazione.
Per fruire dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa occorre la residenza nel Comune in cui si acquista e non anche la residenza nella casa acquistata che può essere anche affittata dopo l'acquisto o addirittura si può acquistare una casa affittata, ma sempre come abitazione. Cio non comporta la decadenza dalle agevolazioni. Viceversa il destinarlo a sede di una associazione e non ad uso abitativo, in sede di verifica prima dei tre anni dall'acquisto (termine per la comminatoria di decadenza dai benefici ex dell'articolo 76, Dpr 131/86), farebbe conseguire la decadenza dai benefici fiscali con il pagamento della differenza di imposta e le sanzioni del 30%.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 28 gennaio 2019.
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