Nel sottrarsi al pagamento delle accise sul carburante di uno yacht Paola Perego ha commesso un reato. La Cassazione ha respinto il ricorso della nota conduttrice accusata di avere, nella sua veste di legale rappresentante della società proprietaria dell’imbarcazione da diporto, fatto risultare al momento dei rifornimenti del carburante, di aver adibito la “barca” ad attività di noleggio anziché di locazione, come in realtà era. Una “bugia” finalizzata a ottenere l’esenzione dell’accisa.
La fornitura di carburante, infatti, non è soggetta ad accisa nel caso di noleggio mentre l’imposta si applica nei contratti di locazione. Secondo il codice della nautica da diporto, con la locazione «il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi», mentre con il noleggio la barca «rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio». Nello specifico il fatto era aggravato perchè il benefit, che non spettava, aveva riguardato oltre 2000 kg di carburante.
La Perego, aveva fatto ricorso contro il verdetto della Corte d’Appello che aveva dichiarato di non doversi procedere per prescrizione. Con l’impugnazione si puntava a “cancellare” il reato perché, ad avviso della difesa, tutto doveva ricadere nel raggio d’azione della “depenalizzazione”, messa in atto con il Dlgs 128/2015, delle condotte fiscalmente elusive che possono ora essere considerate semplicemente abuso del diritto. Per la Cassazione però l’abuso del diritto non può essere invocato « in presenza di condotte che integrino una diretta violazione delle norme in materia, con la conseguenza che queste ultime vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione».
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