La disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie contiene, per fortuna, delle ancore di salvezza rispetto alla babele e alle molte ipocrisie delle vicende fiscali. Queste ancore si trovano nel Dlgs 472/1997, che disciplina i principi cardine del sistema sanzionatorio. Tra cui spiccano quelli del favor rei e del ravvedimento operoso. Il favor ha due declinazioni: abrogazione dell’illecito (che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportamento non costituisce più violazione punibile) e modifica nel tempo dell’entità delle sanzioni. Le due ipotesi sono disciplinate, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997.
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La circolare 180/1998 rappresentò, correttamente, che il principio del favor (quello del comma 2) si applica anche quando un adempimento viene abrogato e, quindi, risulta indirettamente abrogata la relativa sanzione. Il documento fece gli esempi della abrogata – e criticata – bolla d’accompagnamento e dei vecchi elenchi clienti e fornitori.
Stupisce, quindi, che oggi risultino ancora in vita delle penalità per le quali l’adempimento è ormai abrogato. Ad esempio, nell’articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 è ancora prevista la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativamente ai rapporti intercorsi con operatori black list.
Lo stesso si può dire per lo spesometro, che dal 2019 è abrogato, per il quale l’articolo 11 del Dlgs 471/1997 continua a tenere in vita le penalità. È chiaro, tuttavia, che se un adempimento è abolito non potranno mai essere irrogate le relative sanzioni (ricordando che la semplice decorrenza di una norma non deroga al principio del favor).
Il riferimento allo spesometro porta a un altro adempimento oggetto di forti criticità in questo periodo. Nelle risposte a Telefisco 2019, riguardo alla speciale riduzione delle sanzioni nella prima applicazione della fattura elettronica, l’Agenzia afferma che la riduzione dell’80% – prevista dall’articolo 1, comma 6, lettera b), Dlgs 127/2015 – si riferisce solo alle violazioni in tema di emissione della fattura e non a quelle relative al conseguente omesso versamento. La risposta sembra voler dire che in caso di omessa fatturazione si applica anche la sanzione dell’omesso o insufficiente versamento periodico. La stessa risposta afferma che restano tuttavia validi i principi del ravvedimento operoso, probabilmente perché con la circolare 42/E/2016 venne affermato che con il ravvedimento l’omesso versamento dell’imposta è assorbito dalla violazione prodromica, che nel caso citato risultava la dichiarazione infedele. Il ravvedimento, però, segue i principi del sistema sanzionatorio: si applica alla sanzione edittale. Così che nessuna sanzione per omesso versamento può essere irrogata dall’ufficio in presenza di violazione relativa all’adempimento prodromico, come quello dell’omessa o ritardata fatturazione. Basta leggere – e applicare – la norma: si tratta dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997, che disciplina i ritardati o omessi versamenti.
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