La Commissione ritiene che la proroga, stabilita nel 2009, dal 2028 al 2046 della concessione di lavori relativa all'autostrada
A 12 Civitavecchia-Livorno costituisca la modifica di un termine essenziale di tale concessione. Tale proroga equivarrebbe
alla conclusione di una nuova concessione di lavori ed avrebbe quindi dovuto essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione
di un bando di gara. Poiché, invece, nessuna pubblicazione ha avuto luogo, la Commissione ha promosso contro l'Italia la presente
azione di inadempimento.
La Commissione chiede quindi alla Corte di giustizia di accertare che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombevano
in base alla direttiva 2004/18/Ce, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi.
Nelle sue conclusioni odierne, l'Avvocato generale Eleanor Sharpston (Regno unito) condivide l'impostazione della Commissione,
rilevando che una proroga di 18 anni complessivi, decisa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile per le concessioni
autostradali (Anas), in favore del concessionario Sat (Società autostrada tirrenica), costituisce la modifica di un aspetto
essenziale del contratto di concessione, stabilita senza alcuna pubblicazione preliminare del bando di gara, in violazione
dell'obbligo di pubblicità e, quindi, dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, stabiliti nella direttiva. L'avvocato
generale, quindi, propone alla Corte di dichiarare che l'Italia si è resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla direttiva.
Al momento, nessuna sanzione contro l'Italia viene (o può essere) richiesta. Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, quando
la Corte riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell'Unione,
tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
In linea generale, va detto che la Commissione, qualora ritenga che uno Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie ad eseguire una sentenza della Corte, può fissare un termine per l'esecuzione. Allo scadere di tale termine, la Commissione può adire nuovamente la Corte ove uno Stato si trovi in una situazione di «inadempimento nell'inadempimento», ossia quando, dopo essere stato oggetto di una prima sentenza di inadempimento, persista nella violazione delle norme del diritto dell'Unione e si trovi ancora in una situazione di inadempimento.
Solo a questo punto, la Commissione può proporre alla Corte di condannare lo Stato «doppiamente» inadempiente a sanzioni pecuniarie, cioè a una penalità e/o a una somma forfettaria.
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