Norme & Tributi

Libera circolazione contraria all’imposta sui money transfer

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FISCO INTERNAZIONALE

Libera circolazione contraria all’imposta sui money transfer

(Bloomberg)
(Bloomberg)

L’imposta sui trasferimenti di denaro verso i Paesi extra-Ue (articolo 25 - novies del Dl 119/2018 introdotto in sede di conversione ad opera della legge 136/2018) è contraria alle norme dell’Unione europea sulla libera circolazione dei capitali. Tale imposta è dovuta nella misura dell’1,5% del valore di ogni singola operazione e si applica ai trasferimenti di fondi verso Paesi non Ue effettuati da istituti di pagamento ai sensi del Testo unico bancario (Tub) che offrono il servizio di rimessa di denaro, cioè i Money transfer operators (Mto). Esenti i trasferimenti disposti nell’ambito di operazioni commerciali, vale a dire i pagamenti per acquisti di beni o prestazioni di servizi, i trasferimenti effettuati da banche e Poste italiane e i trasferimenti verso beneficiari situati in Italia o in altri Stati membri dell’Ue. È altresì prevista l’esenzione anche per le operazioni di trasferimento di fondi verso gli altri Stati membri Ue.

Con tale disposizione il legislatore italiano ha evidentemente creduto di poter evitare una violazione delle norme del Trattato Ue. Non è così. La libera circolazione dei capitali è infatti la più ampia delle quattro libertà fondamentali garantite dal Trattato, in quanto è l’unica che presenta una dimensione anche esterna. Infatti, in forza dell’articolo 63, par. 1, del Trattato, «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitale fra Stati membri, nonché fra Stati membri e Paesi terzi». Non vi è dubbio che i trasferimenti di denaro soggetti a tale imposta costituiscono dei «movimenti di capitale» secondo l’articolo 63, par. 1 del Trattato; in particolare, rientrano fra i «movimenti di capitale a carattere personale» di cui all’allegato 1 alla prima direttiva 88/361/Cee di liberalizzazione dei movimenti di capitale.

Un’imposta nazionale come quella introdotta dal Dl 119/2018, che grava unicamente sui trasferimenti di denaro verso Paesi terzi e non sui trasferimenti di denaro interni all’Italia, costituisce con altrettanta evidenza una restrizione alla libera circolazione dei capitali fra l’Italia e i medesimi Paesi terzi. L’imposta italiana ha poi un effetto dissuasivo rispetto alla realizzazione di rimesse verso Paesi terzi. E non si dica che un’aliquota dell’1,5% costituisce una “piccola” restrizione: la Corte di giustizia ha costantemente considerato che qualsiasi restrizione, anche minima, rappresenta una violazione grave delle prescrizioni del Trattato sulle quattro libertà fondamentali di circolazione.

Utili alla dimostrazione dell’illegittimità dell’imposta sui trasferimenti di denaro verso i Paesi extra-Ue risultano due pronunce nelle quali la Corte di giustizia ha condannato, in quanto contrarie al Trattato, restrizioni di natura fiscale alla libera circolazione dei capitali (sentenze C-190/12 e C-685/16). Un’altra importante precisazione si trova poi nella sentenza C-163/94, punti 47 e 48: a favore del contribuente in sede di processo tributario la Corte ha affermato il cosiddetto “effetto diretto” dell’articolo 63 del Trattato Ue, in quanto esso «attribuisce ai privati diritti che essi possono far valere in giudizio» e quindi tale articolo «può essere invocato dinanzi al giudice nazionale e determinare l’inapplicabilità delle norme nazionali in contrasto con esso».

Dal testo stesso dell’articolo 63 del Trattato Ue e dai principi interpretativi della Corte di giustizia, si può dunque dedurre che tutti i soggetti che dall’Italia dispongono un trasferimento di fondi verso un Paese extra-Ue e che subiscono il prelievo dell’imposta introdotta dal Dl 119/2018, possono richiedere all’agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta stessa in quanto incompatibile con il diritto europeo. Il rifiuto della domanda di rimborso d’imposta potrà poi essere impugnato dinanzi alle commissioni tributarie, meglio se nell’ambito di un’azione collettiva: più infatti saranno le commissioni tributarie adite con i ricorsi contro gli atti di diniego di rimborso d’imposta e maggiori saranno le probabilità che una commissione tributaria ponga alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione dell’articolo 63 del Trattato. A quel punto, la sorte dell’imposta italiana sui trasferimenti di denaro verso i Paesi extra-Ue sarebbe segnata: le sentenze con la quali la Corte di giustizia dichiara l’incompatibilità di un’imposta di uno Stato membro con una norma di diritto europeo comportano l’inapplicabilità immediata della norma nazionale incompatibile. Inoltre, grazie all’effetto retroattivo delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, lo Stato membro che ha illegittimamente riscosso l’imposta, la dovrà restituire
con gli interessi ai contribuenti che l’hanno ingiustamente pagata, con il solo limite del termine di prescrizione.

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