Sì alla sospensione della pena per la “furbetta” del cartellino se, vista l’età avanzata, non corre rischi di essere recidiva e se, tutto sommato, le assenze non erano frequenti nè prolungate. La Cassazione (sentenza 15578) usa la mano leggera con la ricorrente che, all’epoca dei fatti aveva 65 anni e ben 71 al tempo della sentenza. I giudici accolgono la richiesta di sospensione della pena, che già da detentiva era stata trasformata in pecuniaria, senza neppure passare di nuovo dalla corte d’Appello: non servono ulteriori accertamenti, infatti, per capire che la signora non lo farà più...Ma l’età avanzata non è la sola ragione della “clemenza” della Corte.
I giudici di merito avevano già negato il rilievo penale per le assenze sotto i 20 minuti, mentre avevano condannato per le altre, malgrado la centralinista dell’ente e il direttore avessero escluso un disservizio a causa delle “fughe” della dipendente. Per la Cassazione confermare il reato di truffa è corretto, perché il danno non sta nelle disfunzioni nel lavoro ma nello stipendio incassato malgrado le assenze non registrate. Nello specifico però la signora era stata “parca” : i suoi comportamenti, per lo stesso tribunale, potevano rientrare quasi nell’area degli illeciti disciplinari.
Diversa la sorte di una collega anche lei arrivata in Cassazione che aveva scelto la linea di difesa del «così fan tutti». La tesi era che nell’ente nel quale prestavano servizio la “pausa” non registrata era una prassi. Per i giudici non è certo una buona ragione.
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