La caratteristica forma della Vespa, l’iconico scooter della Piaggio, è tutelabile come un qualsiasi marchio. Quindi, può essere registrata e non può essere copiata.
È il principio contenuto nella decisione appena pronunciata dalla Corte di appello di Torino nella sentenza 677 del 2019.
Una decisione che può essere estesa anche ad altri casi: la forma di biscotti, caramelle e borse, quando sia distintiva di
un prodotto, può essere tutelata come un qualsiasi marchio grafico.
Il sequestro
La vicenda inizia nel 2013 quando, in occasione del Salone Eicma di Milano, la Guardia di Finanza sequestra undici scooter
esposti, le cui forme costituivano un’imitazione di Vespa. La Gdf, in sostanza, aveva rilevato una possibile violazione del
diritto di esclusiva del Gruppo Piaggio, costituito dal cosiddetto “marchio tridimensionale” registrato. L’ipotesi era che
fosse stato illegittimamente copiata la forma dello scooter.
La prima sentenza
Una delle società coinvolte nel sequestro, la cinese Taizhou Zhongneng, era finita davanti al tribunale di Torino, contestando
il diritto di Piaggio di proteggere la forma tridimensionale del suo scooter rispetto allo scooter cinese “Ves”. I giudici
si erano pronunciati una prima volta il 17 marzo 2017 a favore del marchio italiano e, adesso, hanno appena confermato e arricchito
in appello quella decisione.
Il marchio tridimensionale
L’avvocato Giuseppe Sena, che ha seguito la vicenda, spiega: «Si tratta di una decisione che ha due elementi interessanti. Il primo è che è stata riconosciuta dalla Corte la validità del marchio tridimensionale. Vuol dire che la forma stessa di un prodotto può diventare marchio». Un principio valido per lo scooter Piaggio, che però può essere esteso ad altri prodotti: «Penso a un biscotto, una caramella, una borsa, un abito. Tutto quello che ha un carattere distintivo può diventare marchio».
Il diritto d’autore
Non solo. In questo caso le tutele del marchio sono state combinate a quelle del diritto d’autore. «La nostra legge - prosegue Sena - prevede la tutela di tutte le opere del design, anche se normalmente questa tutela viene riconosciuta a oggetti nei quali prevale l’elemento estetico su quello tecnologico, come le lampade o i mobili». Stavolta, però, questo concetto è stato ampliato. Ed è stato riconosciuto che anche un prodotto nel quale l’aspetto tecnico prevale, come la Vespa, può essere protetto attraverso il diritto d’autore, come un’opera del design.
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