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Immigrazione: il collegamento via skype con i genitori non limita i danni…

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Immigrazione: il collegamento via skype con i genitori non limita i danni della lontananza

Il giudice non può negare ai genitori extra Ue, il permesso a restare in Italia con i figli minori, considerando che il pregiudizio per i bambini sarebbe limitato dalla possibilità di mantenere contatti via Skype e dalle visite durante le vacanze scolastiche. E se lo fa mostra di svalutare la figura dei genitori in un’età cruciale per lo sviluppo dei minori.

Il caso - Con la sentenza 11274, la Cassazione chiarisce che l’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione, che regola l’autorizzazione, non va interpretato in senso restrittivo. La Suprema corte accoglie, con rinvio, il ricorso di un padre e una madre albanesi, che chiedevano il permesso a tempo determinato per rimanere in Italia dove risiedevano - a casa dello zio munito di regolare permesso di soggiorno - i loro due gemelli di dieci anni. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato il no. Per i giudici di seconda istanza, infatti, i ragazzi erano inserito in un contesto familiare allargato dove era presente lo zio, al quale avrebbero potuto essere legalmente affidati sulla base delle sue «cospicue risorse, morali ed economiche». E i figli potevano mantenere agevolmente rapporti con i genitori tenuto conto sia delle «sempre più facili ed articolate possibilità di contatti audio video» sia della ridotta distanza tra Italia e Albania, dove i ragazzi potevano recarsi durante le vacanze scolastiche. Per la Corte d’Appello non c’era dunque, in caso di allontanamento dei genitori, il rischio che il distacco fisico compromettesse in modo grave lo sviluppo della personalità dei minori.

Il testo unico immigrazione - La Cassazione annulla il verdetto. La Suprema corte ricorda che l’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione non assicura una generica tutela del diritto del minore a restare con i genitori, né la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo riconosce una natura assoluta al diritto alla vita privata e familiare.

Le condizioni di vita del bambino - La norma va bilanciata con i diversi interessi in gioco: quello dello straniero a mantenere unito il nucleo familiare e l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale. Per questo si possono prevedere delle limitazioni alla permanenza del genitore sul territorio nazionale in assenza di gravi ragioni. Detto questo però la Cassazione invita a non far coincidere le gravi ragioni con situazioni eccezionali, necessariamente collegate alla salute del minore. Per il soggiorno temporaneo basta che sia prevedibile un peggioramento delle condizioni di vita del bambino che incida sulla sua personalità. Peggioramento che si può verificare sia in caso di allontanamento del padre e della madre sia per lo sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto.

Considerazioni che la Corte territoriale non ha fatto, dimostrando anzi, con il riferimento ai contatti audio-video e alle vacanze di avere un concetto che svilisce il ruolo dei genitori .

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