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Dossier | N. 73 articoli Il reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza: come si calcola il taglio del 20% sulle somme non spese

Al 26 aprile sono 946.569 le domande di reddito di cittadinanza presentate: la Campania si conferma in vetta, con 160.333 richieste, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande. Superiori alle 80mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Mentre all’estremo opposto troviamo Valle D’Aosta (1.259), Trentino Alto Adige (3.355) e Molise (5.952).
Fra i vari canali a disposizione per la presentazione, i Caf risultano quelli preferiti dai richiedenti, con 709.521 domande, seguiti dalle Poste, con 222.645 richieste, e dai patronati, tramite i quali sono state presentate 14.403 domande.

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Sul fronte invece delle pratiche “liquidate” (al 19 aprile) quasi 337mila degli importi erogati per il reddito di cittadinanza, pari al 71% delle prime 472.970 domande elaborate dall’Inps, superano i 300 euro. Il 50% è compreso nella fascia tra 300 e 750 euro, mentre oltre i 750 euro si attesta il 21% delle somme in pagamento. Il 7% è compreso nella fascia tra i 40 e i 50 euro.

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La somma sulla carta reddito di cittadinanza va spesa entro il mese successivo all'accredito, come previsto dal decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019). Ma cosa accade se non si spende tutto?
Il beneficio - dispone la legge - «è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione». Sarà comunque un apposito decreto del ministero del Lavoro - da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 4/2019 - a stabilire le modalità con cui, attraverso il monitoraggio dei movimenti della carta, saranno effettuate tutte le verifiche sugli importi spesi.

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Finché il decreto in questione non vedrà la luce non ci sarà alcuna decurtazione delle eventuali somme non spese. Una volta emanato il decreto invece in base a quanto stabilito dalla legge (ribadito dalla circolare Inps 43 del 20 marzo 2019):

- l’ammontare del beneficio non speso oppure non prelevato (eccezion fatta per gli arretrati) sarà sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva.

Se ad esempio su un importo di 700 euro non se ne spendono 200, la decurtazione dovrebbe essere al massimo di 140 euro (20% di 700 euro).

Nel modulo di domanda per il reddito di cittadinanza predisposto dall’Inps si precisa che «il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato».

Tornando all’esempio precedente quindi l’effettiva decurtazione dovrebbe essere di 40 euro (20% di 200 euro).

La formulazione contenuta nella domanda per il reddito di cittadinanza appare dunque meno penalizzante rispetto a quanto stabilito dal decreto legge 4/2019 (convertito nella legge 26/2019).

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L’Inps, interpellato dal Sole 24 Ore, ha comunque precisato che «l’articolo 3, comma 15, della legge n. 26/2019 prevede che – dopo l’emanazione di specifico decreto ministeriale - l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, sia sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Quindi la norma fa riferimento ad un taglio non superiore all'importo del beneficio non speso, taglio che non può, inoltre, superare il 20% della somma erogata nel mese in cui avviene la decurtazione».

LE DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA ACCOLTE
Fonte: Inps

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