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Assegno di mantenimento nel divorzio, ecco i nuovi criteri

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PRIMO OK IN COMMISSIONE ALLA CAMERA

Assegno di mantenimento nel divorzio, ecco i nuovi criteri

(Adobe Stock)
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Per l’assegno di divorzio in vista nuovi criteri e durata. È in dirittura d’arrivo, si è concluso alla Camera l’esame degli emendamenti, una proposta di legge, condivisa da maggioranza e opposizione, che, accantonato come da sentenze della Cassazione l’elemento della conservazione del medesimo tenore di vita, dà un peso maggiore ad aspetti come il patrimonio, la mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, l’impegno di cura. Possibile anche la concessione solo per un periodo limitato e predeterminato.

Un assegno di divorzio diverso. Quanto a criteri per la concessione importi più in linea con i cambiamenti economco-sociali e, sul piano giuridico, le recenti sentenze della Corte di cassazione (dalla pronuncia Grilli alle Sezioni unite del luglio 2018). La commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla proposta di legge in quota opposizione (segnatamente al Pd, relatrice Alessia Morani) e il testo è in attesa del parere delle altre commissioni competenti prima di affrontare il voto dell'Aula. Il consenso però è ampio anche da parte della maggioranza e, per restare al diritto di famiglia e alle sue delicate modifiche, mentre il destino del controverso disegno di legge Pillon sull'affido dei figli è quantomeno incerto, le modifiche a questa parte della legge 898/70 hanno una strada assai più agevole.

Nel dettaglio, respinta una proposta di inserimento nella legga anche del tema dei patti prematrimoniali (fortemente sostenuto dalla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi), il disegno di legge prende atto del superamento, per effetto della sentenza della Cassazione 11504 del 2017, del diritto a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Successivamente, le Sezioni unite (sentenza 18287 del 2018) hanno concluso che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale, in misura uguale compensativa e perequativa, che richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge stesso e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.In particolare, per quanto riguarda gli elementi da valutare per la determinazione dell'importo dell'assegno, l'attuale ampio concetto di «condizioni dei coniugi» è sostituito da quello più specifico di «condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio»; il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi per il venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi.

Sono poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione come l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale come conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.La proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina, prevedendo che, quando la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente è momentanea («dovuta a ragioni contingenti o superabili»), il tribunale può attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo. Si afferma poi che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o «stabile convivenza» del richiedente e si precisa che il diritto all'assegno non resuscita per effetto della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

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