Sono due le novità più significative che riguardano il modello Redditi PF 2019 e che andranno a impattare sulle prossime dichiarazioni dei contribuenti titolari di partita Iva: l’introduzione degli Isa, che sostituiranno gli studi di settore e le nuove regole per il riporto delle perdite d’impresa per i soggetti in contabilità semplificata.
Debuttano gli Isa. I nuovi indicatori sono stati elaborati con un approccio basato su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.
Il modello Redditi PF 2019 Fascicolo 1 - Fascicolo 2 - Fascicolo 3
Le istruzioni per la compilazione Fascicolo 1 - Fascicolo 2 - Fascicolo 3
L’indice sintetico assegnato (compreso fra 1 e 10) rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all’affidabilità dei suoi comportamenti fiscali. In altre parole, più alto sarà questo valore, più elevata sarà l’affidabilità del contribuente e più probabile sarà l’accesso al sistema premiale, altra vera novità che contraddistinguerà la nuova stagione degli Isa (l’approfondimento sul Quotidiano del Fisco).
Affidabilità alla prova. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.
Questi maggiori compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore. La novità sta però nel fatto che ora sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi; con gli Isa, infatti, quest’ultimo non dovrà per forza inseguire il valore massimo (voto 10) come avveniva per gli studi di settore (ricavo congruo), ma potrà assestarsi a un valore intermedio (ad esempio, voto 7).
Cambiano le regole sulle perdite. Su questo fronte le novità, in vigore dal periodo d’imposta 2018, interessano imprese individuali e i soci di società di persone ed impattano nella gestione dei quadri LM, RF ed RG del modello Redditi (l’approfondimento sul Quotidiano del Fisco).
Secondo quanto previsto dalla legge 145/2018 (commi da 23 a 26), le perdite di periodo potranno essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito d’impresa relativo a ciascun periodo d’imposta (per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare).
Gli effetti. Gli interventi hanno così determinato un allineamento del sistema su due livelli:
•equiparazione del trattamento delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quelle delle imprese ordinarie;
•uniformità della disciplina delle perdite fiscali per tutte le imprese: Irpef e Ires.
La modifica ha inoltre previsto un sistema transitorio applicabile per i soggetti Irpef di minori dimensioni in contabilità
semplificata. Le eccedenze di perdite d’impresa relative al 2017 potranno infatti essere computate in diminuzione dei redditi
d’impresa conseguiti:
•nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza
in essi;
•nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite 2017 non utilizzate nel triennio 2018/2020, possono comunque essere compensate negli esercizi successivi secondo
l’ordinario meccanismo di riporto: nessun confine temporale e limite dell’80%.
Il periodo 2013-2017. Infine, si ricorda che le novità influenzano anche le perdite d’impresa “ordinarie” antecedenti al 2018 (l’approfondimento sul Quotidiano del Fisco), per le quali non si è esaurito il quinquennio di riporto previsto dalle regole precedenti (si tratta delle perdite generate
nei periodi dal 2013 al 2017). Queste perdite, quindi, potranno essere riportate in avanti senza limiti temporali e utilizzate
per abbattere i redditi d’impresa dei successivi periodi, tenendo conto comunque dei nuovi limiti di utilizzo.
Le regole invariate. Sono, invece, rimaste inalterate le disposizioni riguardanti:
•il regime delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni che vanno a diretta riduzione del reddito complessivo;
•il principio per cui le perdite derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas si imputano ai soci in base alla quota di partecipazione
agli utili;
•l’utilizzo illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, a condizione che esse si riferiscano ad una
nuova attività produttiva.
Super e iperammortamento. Scende al 30% il superammortamento per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, purché entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per questi investimenti sono stati istituiti appositi codici da indicare nei quadri RF e RG al rigo «Altre variazioni in diminuzione». Resta invece il cod. 27 se spetta la maggiorazione del 40% (beni acquisiti entro il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Sono poi stati istituiti ulteriori codici per monitorare le variazioni in diminuzione legati agli iperammortamenti (applicabili solo per le imprese) che riguardano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’allegato A (150%) e B (40%) alla legge 232/2016. Nel quadro RE l’agevolazione dei superammortamenti 2018 andrà invece sommata a quella degli anni precedenti nel rigo RE7 o RE8 .
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