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Stalking da sommare all’omicidio: da rivedere lo sconto di pena per la morte di Sara Di Pietrantonio

(Agf)
(Agf)

L’omicidio aggravato non assorbe il reato di stalking. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 20786) annulla la decisione con la quale la Corte d’Appello aveva ridotto a 30 anni, invece dell’ergastolo, la pena a carico di Vincenzo Paduano, l’ex fidanzato di Sara Di Pietrantonio, accusato di aver strangolato la ragazza e bruciato il suo cadavere a Roma, lungo Via della Magliana, dopo averla perseguitata. Per la Suprema corte Paduano deve essere condannato per due distinti reati: l’omicidio pluriaggravato e lo stalking, come stabilito dal Gup che gli aveva dato l’ergastolo, e non per il solo reato di omicidio come deciso dalla Corte d’Appello, che aveva considerato lo stalking un’aggravante e non un reato autonomo.

La Cassazione ha depositato oggi le motivazioni con le quali ha accolto il reclamo del Pg di Roma e dei familiari di Sara contro lo sconto di pena. I giudici hanno confermato per il resto la premeditazione, i motivi abietti e la minorata difesa. L’imputato aveva teso un vero e proprio agguato alla ragazza, aspettandola sotto casa del nuovo fidanzato per circa 50 minuti, per poi seguirla e intercettarla, scontrandosi volontariamente contro la sua macchina. E la premeditazione non può essere esclusa, spiegano i giudici, solo dal fatto che Paduano aveva cercato fino alla fine di convincere Sara a tornare con lui, se aveva già deciso di ucciderla nel caso si fosse rifiutata. Confermata anche l’aggravante dei motivi abietti che - spiega la Cassazione - non sono nella pura gelosia, ma nello spirito punitivo messo in atto nei confronti della vittima per «intolleranza all’insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza».

C’è la minorata difesa perché l’agguato è stato commesso a notte inoltrata, tra le 4 e 20 e le 4 e 34. Per i giudici non è importante stabilire se la via nella quale la studentessa è stata uccisa era trafficata a quell’ora o se l’omicidio è stato commesso, in una rientranza della strada al riparo dallo sguardo dei passanti. Perché Sara, pur consapevole dell’imminente pericolo non è stata in grado né di scappare, perché le erano state tolte sia le chiavi sia il cellulare, né di chiedere aiuto. La Cassazione spiega, infatti, che la minorata difesa non scatta solo quando la “reazione” è impossibile, ma anche quando è semplicemente ostacolata.

Poi c’è lo stalking, da considerare reato autonomo, che non può essere negato, come preteso dalla difesa, dal fatto che la ragazza avesse accettato un incontro a casa sua con l’ex, malgrado la perseguitasse da tempo: a spingere Sara era stata solo l’illusione, evitando una rottura traumatica, di gestire meglio una situazione che le creava ansia e inquietudine. Ora la Corte d’Assise d’Appello dovrà rivedere la pena, partendo dal presupposto che «la tesi per la quale il delitto di omicidio aggravato assorbe il delitto di atti persecutori è errata».

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