Norme & Tributi

Il testimone di Geova può nominare un tutore per opporsi alle cure

  • Abbonati
  • Accedi
Etica

Il testimone di Geova può nominare un tutore per opporsi alle cure

Via libera alla possibilità di nominare un amministratore di sostegno per far valere il diritto di rifiutare alcune terapie, anche quando si tratta di cure-salva-vita. La Cassazione (sentenza 12998) ha accolto il ricorso di una coppia contro il no opposto alla donna che chiedeva di essere nominata tutore del marito, testimone di Geova, affetto da Mav (alterazione artero-venosa, che può portare crisi emorragiche con perdita di coscienza). L’uomo, attraverso la moglie, intendeva far valere la sua obiezione di coscienza. In caso di choc emmorragico, poteva non trovarsi, infatti, nelle condizioni di opporre un rifiuto alle trasfusioni, come imposto dal suo credo religioso. Una possibilità che gli era stata negata sia dal giudice tutelare sia dalla Corte d’Appello, che ritenevano il diritto a rifiutare le cure al di fuori del raggio d’azione delle norme che regolano l’istituto dell’amministratore di sostegno, trattandosi di un diritto «azionabile autonomamente» e «non tutelabile in via indiretta» con l’istituto in questione. Inoltre la Corte d’Appello aveva verificato la piena capacità di intendere e volere dell'uomo. Per i ricorrenti si trattava di una lettura parziale della norma, che non prevede la totale incapacità di intendere e volere ma contempla anche un concetto di “infermità” che, come malattia fisica o mentale, può essere anche parziale o temporanea.

La decisione, secondo la coppia, negava il diritto a far valere, attraverso la persona designata, la «granitica e irrevocabile volontà», anche in ipotesi di morte certa, a non essere sottoposto a trasfusioni. La Prima sezione civile della Cassazione, accoglie la tesi dei ricorrenti: la nomina del tutore non è legata a un'infermità permanente ma vale per qualsiasi “infermità” o menomazione fisica anche parziale o temporanea, che metta la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. La nomina di un amministratore «è espressione del principio di autodeterminazione della persona» e «attribuisce rilievo al rapporto di fiducia tra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimere le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie». L’uomo aveva dunque diritto a nominare la moglie come tutore, in previsione di una incapacità futura, perché lei al suo posto potesse esprimere il suo dissenso alla trasfusione a base di emoderivati.

La Suprema corte ricorda che compito dell’ordinamento è quello di offrire supporto e massima solidarietà nelle situazioni di debolezza e di sofferenza. E prima ancora c’è il dovere di verificare che il rifiuto delle cure sia informato, autentico e attuale. Ma se questi requisiti ci sono non c’è una possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Nè il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando ha come conseguenza la morte, può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia. Perchè con il no alle cure si esprime piuttosto la scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso. Considerazioni che assumono «connotati ancora più forti», quando il no alle terapie deriva dall’espressione di una fede religiosa il cui libero esercizio è affermato dall’articolo 19 della Costituzione

© Riproduzione riservata


>