Il quesito.A luglio 2018 ho acquistato un’abitazione, nello stesso Comune in cui risiedo, fruendo per la prima volta delle agevolazioni
“prima casa”, e donando contestualmente a un mio genitore l’immobile dove attualmente risiedo e del quale risultavo già proprietario.
Considerate prossime le nozze, devo effettuare il cambio di residenza nel nuovo immobile. Su quest’ultima abitazione devo
pagare l’Imu come seconda casa, dal momento dell’acquisto fino alla variazione di residenza? Mi spetta pagare anche la Tari,
e da quale periodo? Il termine di 18 mesi, che la normativa mi concede per la variazione della residenza, a cosa si riferisce?
L.P. - Foggia
La risposta. Occorre tenere distinte le agevolazioni che il fisco erariale concede per l’acquisto di una prima casa, da quelle previste dalla disciplina dei tributi comunali.
Per quanto riguarda l’Imu, per poter considerare un fabbricato come abitazione principale, il soggetto passivo vi deve stabilire residenza anagrafica e dimora abituale. Pertanto, dal mese di luglio 2018 e fino alla data in cui il lettore vi stabilirà la propria dimora e residenza, l’immobile sarà assoggettato come seconda casa, con l’utilizzo dell’aliquota ordinaria.
La Tari è dovuta invece in caso di possesso e detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Normalmente i regolamenti comunali presumono che l’abitazione sia suscettibile di produrre rifiuti se vi sono gli allacci ai servizi in rete e/o del mobilio. Se l’abitazione è priva di allacci e di mobilio, allora non si può considerare suscettibile di produrre rifiuti e quindi non sarà assoggettabile alla Tari.
Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 27 maggio 2019.
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