Norme & Tributi

Imu-Tasi, le novità per l’acconto del 17 giugno

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Imu-Tasi, le novità per l’acconto del 17 giugno

Imu-Tasi, le novità per l’acconto del 17 giugno

(Marka)
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1. DELIBERE - Valgono le regole del 2018
La legge di Bilancio 2019 ha cancellato lo stop agli aumenti imposto ai Comuni dal 2016. Per legge, però, la prima rata dell’Imu è pari a al 50% dell’imposta calcolata in base alle aliquote (e alle detrazioni) relative ai 12 mesi dell’anno precedente. Eventuali rincari decisi dai Comuni per quest’anno, perciò, si faranno sentire sulle tasche dei contribuenti solo in occasione del saldo di dicembre.

Le aliquote relative al 2019 potrebbero già essere usate il 17 giugno, però, se il Comune - anziché un rincaro - ha previsto uno sconto. Oppure quando l’aumento è di pochi euro e il proprietario vuole evitare di rifare i conteggi con il conguaglio in occasione della seconda rata.

2. ABITAZIONE PRINCIPALE - Dimora e residenza per la casa esente
L’imposta (o l’esenzione) va calcolata sui mesi di possesso dell’immobile, considerando per intero il mese in cui il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Ma per l’esenzione Imu-Tasi sull’abitazione principale (non di pregio, cioè in categoria diversa da A/1, A/8 o A/9) sono richieste sia la dimora abituale che la residenza anagrafica.

Coniugi con residenze divise in Comuni diversi hanno la “doppia” agevolazione. Ma la dimora dev’essere effettiva e in alcuni casi il Comune potrebbe “disconoscerla”, ad esempio rilevando l’assenza di consumi per utenze (come può accadere con le seconde case inutilizzate per la stragrande maggioranza dell’anno).

3. IMMOBILE IN AFFITTO - Imu all’inquilino se c’è un accordo
I soggetti passivi dell’Imu sono i possessori dell’immobile; quelli della Tasi sono sia i possessori che i detentori(come gli inquilini). Dunque chi abita in affitto in un Comune che applica la Tasi deve versare tra il 10 e il 30% del tributo, secondo quanto stabilito dal Comune stesso: ma il proprietario può accollarsi per intero l’imposta, comunicandolo in municipio.

L’inquilino può comunque vedersi addebitate sia l’Imu che la Tasi dovute dal proprietario, se previsto da una clausola del contratto di locazione. La Cassazione (6882/2019 a Sezioni unite) ha chiarito che il proprietario resta il soggetto passivo dell’Imu e ha quindi l’obbligo di versare il tributo, ma è legittimato a chiedere il rimborso al conduttore.

4. CANONE CONCORDATO - Contratti conformi agli accordi locali
Le abitazioni concesse in locazione a canone concordato vedono ridotta al 75% (quindi con uno sconto pari al 25%) l’aliquota Imu e Tasi deliberata dal Comuni. Nelle città in cui l’accordo locale è stato rinnovato per adeguarlo al Dm 16 gennaio 2017, i contratti firmati senza l’assistenza dei sindacati inquilini o delle sigle della proprietà edilizia devono avere l’attestazione (se stipulati dopo il deposito della nuova intesa locale).
Attestazione a parte, molti Comuni chiedono comunicazioni ad hoc ai locatori che hanno siglato contratti concordati: ma l’eventuale svista può far venire meno l’aliquota ridotta prevista dal Comune solo se la delibera o il regolamento comunale lo dicono espressamente.

5. PAGAMENTO - Compensazione con l’ok comunale
Attenzione a pagare più del dovuto in occasione dell’acconto del prossimo 17 giugno, ad esempio per una casa in cui si è presa la residenza ai primi di maggio. Le somme in eccesso, infatti, possono essere compensate al momento del saldo di dicembre solo se il regolamento comunale lo prevede; altrimenti, le si dovrà chiedere a rimborso.

Resta fermo che, al di sotto di 12 euro (o del diverso importo stabilito dal Comune) non va eseguito alcun versamento. Questa soglia minima riguarda comunque l’importo annuale del singolo tributo (Imu o Tasi) e può essere diversa: perciò, se la prima rata Imu è di 10 euro, e il Comune ha confermato le aliquote 2018, si pagherà direttamente 20 euro a saldo.

6. DICHIARAZIONE - Agevolazioni perse in caso di ritardo
La dichiarazione Imu-Tasi va presentata solo se nel 2018 si sono verificate variazioni che incidono sull’imposta (e che il Comune non può conoscere). Se la presentazione è obbligatoria a pena di decadenza (come per gli alloggi sociali o quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci), l’inadempimento fa perdere il diritto all’agevolazione: niente ravvedimento o presentazione tardiva. Il termine per la dichiarazione relativa al 2018 è il prossimo 1° luglio (il 30 giugno è domenica). Un emendamento al decreto crescita in discussione al Parlamento prevede il differimento del termine al 31 dicembre: ma la modifica deve ancora essere approvata.

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