Artigiano edile in regime semplificato fino al 31 dicembre 2018. Avendo i requisiti passa al regime forfettario dal 1° gennaio 2019. Oltre a pagare il saldo Irpef per l’anno 2018, deve pagare anche l’acconto dell’imposta sostitutiva per l’anno 2019? Se deve pagarlo quale reddito di riferimento va applicato?
La persona fisica che, dal 2019, è “passata” dal regime normale al regime forfettario è esonerata dal pagamento degli acconti per il 2019, sia per l’Irpef, sia per l’imposta sostitutiva. L’esonero è limitato ai redditi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, fino al 2018, soggetti a Irpef, e, dal 2019, soggetti all’imposta sostitutiva del regime forfettario. Questo significa che la persona fisica, che possiede solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà pagare il saldo Irpef sui redditi dell’anno 2018, ma non dovrà pagare alcun acconto a titolo di Irpef o di imposta sostitutiva.
Dovrà invece pagare, se dovuti, gli acconti per il 2019 dei contributi Inps eccedenti il minimale dovuto da artigiani e commercianti, nonché dei contributi Inps dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi. Di norma, per determinare l’acconto, i contribuenti dispongono di due metodi di calcolo: lo “storico” basato sui dati dell’anno precedente, e il “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto. L’acconto è dovuto per l’anno in cui si versa ed è una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente. L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente - al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto - è di ammontare non superiore a 51,65 euro per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires. Sono anche esonerati i contribuenti che non avranno redditi per il 2019, o che sono certi di chiudere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno con differenze a credito, così come sono esonerati i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e non hanno alcun reddito da dichiarare per il 2018. Inoltre, beneficiano dell’esonero gli eredi, in relazione ai redditi posseduti dal contribuente deceduto, in caso di successione aperta durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto.
© Riproduzione riservata