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Politiche fiscali, più spazio alle regioni

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fisco e costituzione

Politiche fiscali, più spazio alle regioni

«L’ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede l’autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell’ordinamento tributario cui comunque, anche nei maggiori margini di manovrabilità, la legislazione regionale è vincolata». Nella sentenza 122/2019 del 20 maggio (si veda anche la 118/2017), analizzando la normativa della tassa automobilistica, la Corte ha evidenziato che alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale (si veda il Sole 24 Ore del 21 maggio).

La Corte richiama all’attuazione del federalismo fiscale, affermando che bisogna «evitare effetti che potrebbero amplificare la compressione dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali». La sentenza statuisce che la legge regionale non può limitare la portata di esenzioni previste dalla legge statale; semmai può ampliarle. Proprio su questo ampliamento si attesta il valore politico della sentenza.

Il legislatore regionale dell’Emilia Romagna aveva implicitamente introdotto un vincolo all’esenzione dal bollo auto per gli autoveicoli di «particolare» interesse storico, vincolo illegittimo che la Corte ha rimosso: i veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» (articolo 63, comma 2, della legge 342/2000), per accedere all’esenzione, non necessitano di alcuna iscrizione nei registri previsti dall’articolo 60 del Codice della strada e dal relativo regolamento; secondo la legge statale, è sufficiente la mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico (Asi) o della Federazione motociclistica (Fmi). Da ciò la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge Emilia-Romagna 15/2012, che prevedeva tale vincolo per gli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, già esentati dalla legge statale: la tassa automobilistica resta pur sempre un tributo derivato, di modo che la Regione non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale per i veicoli di particolare interesse storico.

Al contrario, è del tutto legittimo ampliare l’ambito delle esenzioni agli altri veicoli di anzianità tra i 20 e i 30 anni, subordinando l’esenzione a requisiti ulteriori.

Ciò detto, la rilevanza politica della sentenza si attesta su un altro principio: «Nella parte in cui l’esenzione viene ampliata non si può ritenere che la norma regionale abbia valicato il limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 8 del Dlgs 68 del 2011 ». La Corte attribuisce alla tassa automobilistica la valenza differenziata di tributo proprio derivato particolare, parzialmente ceduto.

Da tale premessa discenderebbe la conseguenza che le Regioni possano sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, risponda a specifiche esigenze di differenziazione. L’articolo 8 introduce un più ampio margine alla competenza legislativa regionale – da esercitarsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 81 della Costituzione e senza alcuna ricaduta sulle finanze statali.

La Corte completa la sua disamina riferendo che una scelta analoga, nel processo avviato dalla legge 42 del 2009, è avvenuta nell’ambito delle modifiche statutarie delle Regioni a statuto speciale adottate in attuazione degli accordi previsti dall’articolo 27 della medesima legge. Nella sentenza 323/2011, relativamente alla detrazione Irap per il Trentino-Alto Adige, la stessa Corte ha affermato che non può essere condivisa la tesi secondo cui, in base allo statuto di autonomia, le Province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente consentita dalla legge statale. Il parametro statutario, attribuendo alle Province libertà di manovra, le autorizza, infatti, a introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato e, quindi, a influire sul gettito del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall’applicazione dell’aliquota massima consentita. Entro tali limiti, le Regioni potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell’ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell’aliquota (si veda anche la sentenza 2/2012).

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