Multe stradali ma anche imposte sulla casa come Imu (o la ex Ici), Tasi e Tari. Per chi non ha pagato o per i contribuenti che hanno commesso errori di calcolo si profila una nuova opportunità di sanatoria. Il decreto crescita (Dl 34/2019) - ora in corso di conversione in prima lettura alla Camera - ha riaperto la possibilità della definizione agevolata delle ingiunzioni degli enti locali, a condizione che la delibera venga adottata entro il prossimo 1° luglio.
Una misura che fa il paio con la rottamazione dei ruoli affidati ad agenti della riscossione, il cui termine di adesione è scaduto il 30 aprile scorso ma che ora il Parlamento con un emendamento leghista proprio al decreto crescita potrebbe riaprire (clicca qui per leggere l’articolo sulla riapertura).
Le annualità interessate
Nel perimetro della (potenziale) sanatoria rientrano gli atti di ingiunzione notificati dal 2000 al 2017. Qualora l’ente
locale dia il via libera, in caso di adesione il contribuente non pagherà le sanzioni, mentre gli interessi saranno dovuti.
Il periodo di dilazione del pagamento inoltre può arrivare al massimo a settembre 2021, in luogo dei cinque anni previsti
per i debiti erariali (come ad esempio l’Irpef/Ires o l’Iva). Non saranno ammessi ritardi, neppure minimi, nel pagamento delle
singole rate.
Necessaria la delibera
L’obiettivo della sanatoria è quello di riequilibrare le posizioni dei cittadini per i quali gli enti territoriali hanno scelto
la strada della riscossione coattiva in proprio o tramite concessionari privati con quella dei contribuenti gestiti dall’agenzia
delle Entrate – Riscossione (Ader), ossia l’ex Equitalia.
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A differenza dei debitori dell’Ader, tuttavia, in questo caso la definizione non è sancita per legge ma dipende da una scelta del tutto autonoma dell’ente impositore, che ha per l’appunto 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore del Dl 34/2019 avvenuta lo scorso 1° maggio. Nel caso dei Comuni, che costituiscono la platea più numerosa dei soggetti interessati, occorrerà un regolamento approvato con delibera consiliare. Entro 30 giorni dall’approvazione, gli enti devono darne notizia sul proprio sito istituzionale. Sotto il profilo oggettivo sono interessate le ingiunzioni notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Le esclusioni
Ma che cosa si può sanare? Come anticipato, la definizione agevolata riguarda le ingiunzioni relative sia a entrate tributarie
che non tributarie. Ci sono però anche delle esclusioni che sono le stesse della rottamazione-ter:
•le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
•i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
•le sanzioni propriamente penali;
•le sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.
Quest’ultima è in realtà l’esclusione di maggiore rilevanza in ambito locale. Con particolare riguardo alle entrate comunali, non possono essere rottamate ad esempio le sanzioni in materia di Tia (la tariffa di igiene ambientale che ha preceduto la Tari) e Tari puntuale e di imposta di soggiorno, nei riguardi dei gestori delle strutture ricettive, perché in questo caso sono previste sono le sanzioni generiche per violazioni del regolamento comunale.
Con riferimento invece al Cosap (canone occupazione aree e suoli pubblici), l’entrata non tributaria che molti Comuni hanno istituito al posto della Tosap (tassa di occupazione aree e suoli pubblici), il ministero dell’Economia ha chiarito nel corso di Telefisco 2018 che le sanzioni possono essere rottamate, in quanto sanzioni strettamente collegate all’entrata in questione. A tal proposito, va ricordato che gli interessi sono sempre dovuti, diversamente dalla rottamazione statale che invece azzera gli interessi di mora.
Lo sconto sulle multe stradali
Quanto alle multe stradali, in analogia con quanto statuito a livello statale, la definizione determina l’azzeramento degli
interessi di mora e di conseguenza resta interamente dovuto il “cuore” della contestazione, ossia la sanzione per violazione
del Codice della strada.
Termini e modalità di pagamento
Le delibere di adesione alla sanatoria delle ingiunzioni dovranno disciplinare anche gli aspetti applicativi, quali ad esempio:
•il termine per la presentazione della domanda;
•il numero delle rate, fermo restando che la scadenza finale non può superare settembre 2021;
•il termine entro il quale l’ente o il concessionario deve comunicare al debitore gli importi dovuti.
Non sono ammessi i lievi ritardi
Diversamente dalla norma statale, non è tollerato alcun ritardo nel pagamento delle rate. Sarà pertanto sufficiente un solo
giorno per perdere tutti i benefici di legge. D’altro canto, non è disposto che in caso di decadenza non possa essere concessa
una ulteriore dilazione del debito residuo.
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