Anche per il 2019 nulla è dovuto dai possessori di abitazione principale, sia per l’Imu che per la Tasi, a condizione che non si abbia una casa di lusso. La normativa prevede che l’Imu non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, a eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per le abitazioni di lusso si applica l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione fissa di 200 euro. Queste regole valgono anche per quest’anno e in particolare, vista la scadenza ormai vicina, per il pagamento dell’acconto Imu-Tasi del 17 giugno.
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Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, «nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per poter accedere all’esclusione dell’Imu non è quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma si deve avere anche la dimora abituale.
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Occorre anche che l’immobile sia utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo ma anche dal suo nucleo familiare. Questo rende, ancora oggi, problematica l’ipotesi in cui membri dello stesso nucleo familiare stabiliscano la residenza in immobili situati in Comuni diversi, realizzando quindi una specie di «spacchettamento del nucleo famigliare» che nell’Ici aveva portato al disconoscimento dell’agevolazione e ciò per consolidata giurisprudenza di legittimità.
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Il tema è ancora oggi controverso, non tanto per la chiara disposizione normativa, quanto per la lettura estensiva data dal Mef (circolare 3/2012) ad avviso del quale se i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono in due Comuni diversi è possibile considerarle entrambe come abitazioni principali, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative».
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Sono esenti anche le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se classificate C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria catastale anche se iscritte in catasto insieme all’unità a uso abitativo. Pertanto, in presenza di due garage (C/6), solo uno sarà escluso dal pagamento mentre l’altro sarà assoggettato a Imu con aliquota ordinaria. Peraltro, in presenza di più pertinenze della medesima categoria, il legislatore non individua alcun criterio di selezione, sicché sarà rimessa alla scelta del contribuente l’individuazione della pertinenza da assoggettare a imposizione.
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Con riferimento alla Tasi, occorre ricordare che anche l’inquilino che utilizza l’immobile come abitazione principale sarà escluso dal pagamento, mentre rimarrà dovuta la sola quota di Tasi a carico del possessore.
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Oltre alle abitazioni principali sono escluse anche le abitazioni principali assimilate per regolamento comunale o per legge. Nel primo caso rientra l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La legge assimila direttamente all’abitazione principale, invece, le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, un immobile posseduto dal personale appartenente alle forze armate.
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Occorre però ricordare che per alcune ipotesi la presentazione della dichiarazione è prevista a pena di decadenza e in quanto tale, in caso di omissione, non ravvedibile. La circostanza che la dichiarazione sia a pena di decadenza non implica che se non presentata per un anno non possa esserlo per gli anni dopo. Tra le abitazioni principali assimilate per legge la dichiarazione è a pena di decadenza per gli alloggi sociali, per gli alloggi delle coop a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci e per gli immobili posseduti da soggetti delle forze armate.
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