Ho il 75% della proprietà dell’abitazione principale (codice 1) assegnata al coniuge separato, che ha il restante 25 per cento. Come dobbiamo compilare il quadro B dei rispettivi modelli 730/2019?
I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. La giurisprudenza ha spesso affermato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (Cassazione n. 4719/2006, n. 17843/2016), con la conseguente esclusione di una soggettività passiva in capo al coniuge assegnatario.
I chiarimenti
L’agenzia delle Entrate aveva affrontato la questione nella circolare 17E/2006, affermando che al coniuge assegnatario della casa familiare non può essere imputato il reddito dell’immobile, a meno che lo stesso non sia comproprietario.
Il chiarimento derivava da un quesito posto dalla stampa specializzata, la quale chiedeva di conoscere le ragioni che avevano
determinato la modifica delle istruzioni del modello 730 che non riportavano più la precisazione secondo la quale è assimilabile
ai diritti reali il diritto di abitazione spettante sulla casa adibita a residenza familiare al coniuge separato.
L’applicazione dell’Imu
Sulla questione è poi intervenuto il legislatore che, con il DL 16/2012, all’articolo 4, comma 12-quinquies ha chiarito che,
ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso
effettuata a titolo di diritto di abitazione. Si evidenzia l’incoerenza con le imposte dirette.
Le istruzioni
Considerato, quindi, che le istruzioni ai modelli dei Redditi continuano a non far cenno al coniuge separato e che il legislatore ha previsto una norma ai soli fini Imu, si ritiene corretto che ciascun coniuge dichiari nel quadro B del proprio modello 730 la quota di proprietà dell’immobile. Ovviamente, se ricorrono i requisiti per la prima casa il reddito non concorre a formare la base imponibile.
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