Il maxi-scivolo di cinque anni verso la pensione previsto da un emendamento al decreto crescita (in dirittura d’arrivo al Senato) aumenterà le possibilità di uscita dal mercato del lavoro dal 2019 fino a dicembre 2020. Da quota 100 fino alla pensione di vecchiaia, passando per opzione donna e l’anticipata in base alla legge Fornero sono più di 10 le vie di uscita verso la pensione.
Restringendo l’obiettivo sugli “scivoli” - attivabili solo per la pensione di vecchiaia o anticipata - in cui entra in gioco anche il datore di lavoro è possibile fare un confronto tra la nuova misura, l’isopensione prevista dalla legge Fornero (articolo 44, commi 1-7ter della legge 92/2012) e l’Ape aziendale. Le differenze principali sono almeno cinque.
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PRIMA DIFFERENZA/ I requisiti dell’azienda e i contenuti dell’accordo
Se l’isopensione è consentita nelle aziende dai 15 dipendenti in più, il nuovo scivolo è limitato solo alle aziende con oltre
mille addetti (posto che si dovrà chiarire se questa soglia si considera sommando tutti i dipendenti dei gruppi multinazionali
controllati dalla stessa holding) , mentre l’anticipo pensionistico (Ape) volontario nella declinazione aziendale può riguardare
tutte le imprese del settore privato a prescindere dalla dimensione.
In tutti e tre i casi serve un accordo tra azienda e lavoratori. Per l’isopensione il “patto” siglato con i sindacati deve contenere il numero di lavoratori da accompagnare alla pensione con il criterio di volontarietà o nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il nuovo scivolo del decreto crescita prevede invece un piano di reindustrializzazione e riorganizzazione - presentato insieme alle rappresentanze sindacali al ministero del Lavoro - che preveda nuove assunzioni, il ricorso eventuale alla cassa integrazione o, in alternativa, un piano di esodo fino a 5 anni, un programma di formazione/riqualificazione dei lavoratori. Nell’accordo individuale di Ape aziendale va invece indicata la durata dell’anticipo pensionistico e l’importo dei contributi da versare
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SECONDA DIFFERENZA /La durata dello scivolo
L’isopensione si può sempre richiedere se la durata dello scivolo è di massimo 4 anni; è possibile chiederne la versione estesa
solo per gli accordi siglati fino al 2020, aprendo così uno scivolo di massimo 5 anni. Sperimentali sono invece le altre
due misure: fino al 2020 il nuovo scivolo con contratto di espansione, con una durata dello scivolo fino a 60 mesi (5 anni)
inclusa l’eventuale finestra della pensione anticipata. Invece, durerà al massimo 3 anni e sette mesi l’Ape aziendale, attivato
entro la fine del 2019.
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TERZA DIFFERENZA / I costi per l’azienda
L’isopensione è piuttosto costosa per il datore di lavoro che, oltre a versare un’indennità pari alla pensione maturata all’atto
della risoluzione del rapporto e fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia o la pensione anticipata, dovrà pagare
i contributi pieni sulla media della retribuzione degli ultimi anni, più una maggiorazione cautelativa del 15% della provvista
e sostenere anche i costi fideiussori. Il nuovo scivolo del contratto di espansione invece prevede che l’azienda paghi al
lavoratore solo una indennità mensile pari alla pensione maturata se l’accompagnamento punta alla pensione di vecchiaia oppure
una indennità mensile pari alla pensione maturata più una parte di contributi (si veda la tabella sottostante) se l’obiettivo
è la pensione anticipata. Infine, l’Ape aziendale (che vale solo per la pensione di vecchiaia) prevede contributi a carico
dell’azienda con un minimo pari al costo dei contributi volontari parametrati sulla base della durata dell’Ape.
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QUARTA DIFFERENZA / L’intervento dei fondi di solidarietà
Mentre per l’isopensione è escluso che la procedura possa essere gestita attraverso i fondi bilaterali di solidarietà (come
ad esempio quello del credito), questa possibilità è sul tavolo per il nuovo scivolo, come già previsto per l’Ape aziendale
dalla Manovra del 2017.
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QUINTA DIFFERENZA / Le garanzie
Il nuovo scivolo “tutela” i cosiddetti esodati, che manterranno i requisiti pensionistici vigenti al momento dell’esodo anche
nel caso di successivi cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo. Una possibilità che, invece, non è prevista nel caso
dell’isopensione né in quello dell’Ape aziendale. In entrambi questi casi, se i requisiti pensionistici cambiano, il lavoratore
dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti per l’uscita.
Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012) | Nuovo Scivolo Contratto di Espansione (Nuovo art. 41, D.Lgs. 148/2015) | Ape aziendale |
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Dimensione aziendale | ||
Più di 15 dipendenti | Più di 1.000 addetti | Nessun limite |
Accordo sindacale | ||
accordi siglati con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale | contratto di espansione siglato con il Ministero del lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le relative RSA/RSU se presenti in azienda | Accordo individuale con lavoratore |
Contenuto dell’accordo | ||
Numero di lavoratori da accompagnare a pensione con criterio di volontarietà o nell’àmbito di un licenziamento collettivo | Piano di reindustrializzazione e riorganizzazione che preveda a) Nuove assunzioni b) Eventuale CIGS e/o c) Piano di esodo a massimo 5 anni d) Programma di formazione/riqualificazione dei lavoratori |
Durata del periodo di Ape volontario e Importo della contribuzione da versare |
Applicabilità dell’istituto | ||
Stabile se la durata dello scivolo è di massimo 4 anni; accordi siglati fino al 2020 se lo scivolo dura 7 anni |
Sperimentale fino alla fine del 2020 | Sperimentale fino al 2019 |
Modalità del recesso | ||
Risoluzione consensuale o licenziamento collettivo | Licenziamento con procedura di non opposizione | Liberamente scelto dalle parti |
Durata dello scivolo | ||
Ordinariamente max 48 mesi; Se attivato entro il 2020, max 84 mesi | 60 mesi (5 anni) inclusa l’eventuale finestra della pensione anticipata | Max 3 anni e 7 mesi |
Costi | ||
a) Isopensione (pensione maturata fino al momento della cessazione) b) Contributi pieni sulla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni c) Maggiorazione cautelativa del 15% della provvista d) Costi fideiussori (mark-up della compagnia stipulante) |
a) Indennità mensile pari alla pensione maturata se l’accompagnamento mira alla pensione di vecchiaia Oppure b) Indennità mensile pari alla pensione maturata + contribuzione correlata stornati i primi due anni di contribuzione figurativa della indennità di disoccupazione se si accompagna a pensione anticipata |
Contribuzione a carico azienda con un minimo (pari al costo della contribuzione volontaria parametrata sul periodo di ape
volontario) con possibili incrementi volontari aziendali senza alcun massimo stabilito |
Modalità di sostenimento dell’onere | ||
Pagamento in unica soluzione a Inps o rateale con garanzia fideiussoria | Pagamento in unica soluzione a Inps o rateale | Unica soluzione |
Procedura gestibile per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterale (Credito/Assicurazioni etc.) | ||
No | Sì | Sì |
Pensione oggetto dell’accompagnamento | ||
Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) O Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra) |
Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) O Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra) |
Pensione di Vecchiaia |
Garanzie pensionistiche | ||
Nessuna: se i requisiti pensionistici cambiano durante lo scivolo, il lavoratore dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti in uscita | Completa: il lavoratore esodato manterrà i requisiti pensionistici vigenti al momento dell’esodo anche nel caso di successivi cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo | Nessuna: se i requisiti pensionistici cambiano durante lo scivolo, il lavoratore dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti in uscita |
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