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Rischio Daspo anche per fatti avvenuti lontano dallo stadio

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Rischio Daspo anche per fatti avvenuti lontano dallo stadio

Il Daspo si può attivare anche per fatti avvenuti lontano dagli impianti sportivi. È questa l’indicazione che arriva dalla Corte di cassazione con la sentenza 25055/2019 depositata il 5 giugno.

La vicenda

Il Gip del tribunale di Ascoli il 9 agosto 2018 aveva convalidato un Daspo di 6 anni nei confronti di un soggetto che aveva partecipato a una manifestazione avvenuta davanti al commissariato di San Benedetto del Tronto per solidarietà nei confronti di altri sostenitori della locale squadra di calcio che erano stati sottoposti precedentemente alla stessa misura. La manifestazione era sfociata in violenza, caratterizzandosi, tra l’altro, per il lancio di fumogeni, l’esposizione di striscioni e l’occupazione della sede stradale, al punto da rendere necessario l’intervento della polizia.

Il tifoso aveva fatto ricorso, sostenendo che il giudice della convalida non aveva tenuto in debita considerazione il fatto che gli episodi erano avvenuti lontano dallo stadio di calcio in cui era in corso la partita; perciò mancava il necessariocollegamento tra le condotte addebitate e la manifestazione sportiva.

La decisione

La Cassazione, respingendo il ricorso, ha ribadito che «ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive” debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità».

Poiché la manifestazione violenta era stata messa in essere in occasione di una partita di calcio con l’obiettivo di solidarizzare con altri sostenitori sottoposti a Daspo e quindi obbligati a presentarsi in commissariato durante le partite, «risulta evidente il collegamento tra la manifestazione sportiva ... e i fatti addebitati al ricorrente, in quanto la violenta protesta alla quale lo stesso partecipò innanzi al locale commissariato ha trovato causa proprio nello svolgimento dell’incontro di calcio e del collegato divieto ad assistervi imposto ad alcuni sostenitori di detta squadra di calcio, con la conseguente manifesta infondatezza della censura, trovando causa la condotta del ricorrente, anche se realizzata in luogo diverso dall’impianto sportivo, in un avvenimento sportivo».

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