Norme & Tributi

Non svolge attività di lavoro domestico chi convive a titolo gratuito

  • Abbonati
  • Accedi
corte di cassazione

Non svolge attività di lavoro domestico chi convive a titolo gratuito

Non svolge attività soggetta a retribuzione la collaboratrice domestica che, divenuta inabile, rimane a vivere presso l’abitazione dell’ex datore di lavoro svolgendo alcune attività di casa. L’erede di una lavoratrice ha in primo grado ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro domestico svolto dalla parente per dieci anni presso un committente con conseguente onere per quest’ultima di versare la retribuzione e il trattamento di fine rapporto.

La Corte d’appello ha ribaltato il verdetto, ritenendo che non vi fossero gli elementi per accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Decisione confermata dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 15548/2019 depositata il 10 giugno.

Dopo essere divenuta inabile al lavoro, la collaboratrice domestica ha continuato a vivere presso l’abitazione dell’ex datore di lavoro beneficiando dell’ospitalità a titolo gratuito. In cambio ha svolto alcune attività casalinghe, come fare la spesa, cucinare e lavare a titolo gratuito, come testimoniato da un’altra collaboratrice domestica che ha svolto attività nell’abitazione. L’ex datore di lavoro, a sua volta, nel testamento ha previsto un vitalizio di 500 euro mensili a favore dell’ex dipendente e l’uso della casa fino al suo decesso.

Secondo l’erede della domestica, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere idonea la testimonianza dell’altra collaboratrice, nonché quanto contenuto nel testamento, al fine di provare che la parente aveva svolto attività gratuitamente a titolo di affetto. Per la Cassazione, però, il ragionamento svolto dai giudici di secondo grado nel rispetto dei presupposti richiesti dall’articolo 2729 del codice civile (presunzioni semplici) ha «accertato la natura gratuita delle prestazioni ed ha ritenuto che le ulteriori prove testimoniali non fossero sufficienti per contrastare la prova presuntiva di gratuità».

© Riproduzione riservata


>