Si sposano in tv per partecipare a un reality, senza essersi mai conosciuti, sottovalutando decisamente gli aspetti legali di quello che a tutti gli effetti è un contratto con conseguenze giuridiche vincolanti. «Matrimonio a prima vista» è un programma in onda su Sky che nasce da un format americano. In sintesi due sconosciuti accettano di sposarsi senza essersi mai visti sulla base degli studi di esperti che ne stabilirebbero a tavolino la compatibilità. Il programma prosegue con tanto di matrimonio, invitati, viaggio di nozze. Il tutto dura sei mesi, di inferno nella maggior parte dei casi, trascorsi i quali gli sposi possono decidere se separarsi oppure no.
Fatto sta che ad oggi soltanto una coppia delle tre edizioni italiane ha deciso di non separarsi, per le altre si è aperto l’iter della separazione. Tutto era filato liscio o quasi finché una coppia non è incappata in problemi burocratici che ne hanno impedito la separazione in Comune. Dal punto di vista legale, il contratto con la produzione. Al momento in cui i partecipanti si iscrivono al programma firmano un contratto con la produzione che prevede che:
1)le pubblicazioni devono avvenire fuori dal Comune di residenza degli sposi per evitare che gli stessi raccolgano informazioni
l'uno sull'altra;
2)Il matrimonio potrà essere celebrato civilmente in un altro Comune;
3)I futuri sposi si impegnano a non abbandonare il programma per tutta la sua durata, pena il risarcimento del danno economico
e di immagine alla produzione che non viene quantificato;
4)Gli sposi non possono divulgare notizie relative al programma tramite i social network o a altri mezzi di comunicazione
senza autorizzazione della produzione. In questo caso la penale prevista è di 100mila euro;
5)Gli sposi accettano di essere ripresi 24 ore al giorno per tutta la durata prevista dal contratto e vengono informati sugli
obblighi civili derivanti dal matrimonio;
6)Dopo sei mesi possono separarsi a spese della produzione.
La separazione
I guai cominciano quando la sposa, terminato il programma, dietro suggerimento della produzione, si reca all'ufficio di stato
civile del Comune della propria originaria residenza per chiedere la separazione.
A questo punto l'ufficiale si accorge che il matrimonio reca una data sbagliata, ovvero dieci giorni dopo la celebrazione.
Ma non finisce qui. Gli sposi si sarebbero sposati a Chiaravalle e ad officiare la cerimonia sarebbe stato un ufficiale di
un altro Comune. Tanto basta per l'ufficiale per bloccare l'iter della separazione che non si può fare.
I coniugi sono allora costretti a rivolgersi al Tribunale di Pavia, chiedendo l'annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 122 del codice civile, in quanto sarebbe stato contratto dietro il timore delle penali previste in caso di abbandono del programma. Per il giudice non è così perché “le parti hanno voluto partecipare al programma e quindi contrarre il matrimonio certamente rassicurati dalla prospettiva di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all'eventuale successivo scioglimento”. Nel nostro ordinamento il matrimonio civile è invalido se ci sono vizi formali invalidanti, se c'è violenza o simulazione. Questo caso per il Giudice non rientra in nessuna di queste ipotesi: il matrimonio resta valido.
Da non sottovalutare anche le possibili conseguenze successorie derivanti dal matrimonio. Se validamente contratto ne derivano anche precise conseguenze sull'eredità dei coniugi in caso di decesso prima del divorzio. Insomma, sposarsi in tv può non essere esattamente un gioco e avere conseguenze anche sulle famiglie dei partecipanti.
Cosa succede adesso?
Oltre a pagare le spese del procedimento (chissà se la produzione le rimborserà), agli sposi non resta che tornare con la
sentenza dall'Ufficiale di stato civile che aveva negato la separazione, sperando che cambi idea. La sentenza lascia infatti
una via d'uscita agli sposi idealisti, che avevano sperato nel successo dell'amore televisivo. Il vizio invocato dall'ufficiale
è infatti una mera irregolarità che può comportare al più una sanzione amministrativa in capo all'ufficiale celebrante che
ha officiato il matrimonio senza aver ottenuto la dovuta dispensa dal Comune di origine. Il vizio di forma non può però impedire
ai coniugi di ottenere lo scioglimento del matrimonio nelle diverse forme previste dalla legge, compresa quella – di solito
più rapida – davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza. (Tribunale di Pavia sentenza del 4 aprile 2019).
Intanto, la produzione fa sapere che da settembre si riparte, sarebbe già pronta la quarta edizione.
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