L’aver dato ad una società la gestione dei cartelloni pubblicitari non salva Roma capitale dal pagamento dei danni provocati alla motociclista colpita da uno di questi staccato dal vento. L’ente proprietario delle strade è, infatti, tenuto in virtù di una delibera (289/94) che richiama il Regolamento di attuazione del Codice della strada, a vigilare sul corretto posizionamento e sullo stato di conservazione e buona manutenzione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari. Partendo da questo principio la Cassazione, accoglie (sentenza 16295) il ricorso di una donna colpita, mentre era in motorino, da un cartellone divelto da un forte raffica di vento.
La ricorrente aveva perso i primi gradi di giudizio perché ad avviso sia del Tribunale sia della Corte d’Appello, Roma Capitale non poteva essere considerata responsabile avendo dato in gestione il servizio: dei danno doveva rispondere solo la società che aveva ottenuto l’appalto. Ma così non è. La Suprema corte, ricorda che l’ente locale è responsabile per i danni cagionati nelle strade di sua competenza, a meno che non dimostri il caso fortuito. Nello specifico la raffica di vento non poteva dirsi un evento imprevedibile. E lo era ancora meno visto che un vigile aveva, inutilmente, segnalato la precarietà del cartellone.
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