Il quesito
«Buongiorno vorrei chiedere il vostro parere in merito al regime fiscale per i Pubblici dipendenti che hanno aderito a forme
pensionistiche individuali con contribuzione volontaria in Fondi Pensione Aperti e Piani Individuali Pensionistici di tipo
assicurativo (Es. Postaprevidenza Valore o altri presso Banche o Assicurazioni) per quanto riguarda la contribuzione antecedente
al 2018, (la legge di bilancio 2018 ha previsto l'equiparazione delle regole fiscali tra il settore pubblico e quello privato
per le contribuzioni e le prestazioni).
In particolare se per le somme versate antecedentemente al 2018:
1) se queste sono le medesime del settore privato (pagina 28 e 29 guida COVIP) ?
2) se invece si applicano quelle previste per i fondi pensione negoziali dei lavoratori pubblici (pag. 42 della guida COVIP)
?
Cordialmente E.C.»
Risponde Giuseppe Argentino
Dal 1° gennaio 2018 la normativa fiscale in materia di previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, è stata estesa
anche ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria (“Espero” per il comparto scuola, e “Perseo-Sirio” per
tutti gli altri comparti). Va tuttavia precisato che ad un dipendente pubblico che abbia aderito ad un fondo aperto, o ad
un Pip (Piano individuale pensionistico), anche prima del 2018, versandovi contribuzione a propria scelta (con esclusione
del Tfr, che può essere contabilizzato solo se versato al fondo negoziale), veniva già applicata tale normativa, secondo la
quale:
•si ha deducibilità fiscale della contribuzione nel limite annuo di euro 5.164,57;
•sui rendimenti grava un'imposta sostitutiva del 20%, che scende al 12,5% per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani
ed equiparati;
•si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sulle prestazioni al pensionamento, che si riduce dello 0,3% per ogni
anno successivo al 15.mo di partecipazione alla previdenza complementare, con un limite di riduzione del 6%. Questa tassazione
si applica anche sulle anticipazioni per spese mediche e per alcuni tipi di riscatti, mentre per le altre tipologie di anticipazioni
e riscatti la tassazione ammonta al 23%.
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