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Migranti, Sea watch 3: senza un coordinamento tra Stati Ue le norme…

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il parere degli esperti

Migranti, Sea watch 3: senza un coordinamento tra Stati Ue le norme sovranazionali non bastano

Sbarchi, porti chiusi, Ong e decreto sicurezza. Il diritto della navigazione e il diritto internazionale, senza un leale accordo tra Stati, non bastano per affrontare in modo efficace la questione migranti. La cronaca di ieri dell’affaire Sea watch 3 – ferma da una settimana al limite delle acque territoriali con 43 persone a bordo - ha riproposto il solito scenario. L’apertura dell’ennesima inchiesta a carico di ignoti per l’ipotizzato reato di immigrazione clandestina, la raccomandazione, ovviamente non vincolante e dunque poco ascoltata, dell’Alto commissario per i diritti umani. Il solito braccio di ferro tra Ong e Viminale, che segna un punto a favore di quest’ultimo grazie al Tar Lazio che ha respinto, in via cautelare, il ricorso contro il divieto di sbarco, previsto dal decreto sicurezza bis.

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Perché il Tar ha respinto il ricorso della Ong
Per i giudici amministrativi non ci sono margini per accogliere la richiesta di misure cautelari. Un no motivato dal fatto che le persone vulnerabili sono state fatte sbarcare, che non c’è stata nei confronti della Ong ricorrente alcuna sanzione e, per finire, le questioni realtive al diritto di asilo e all’eventuale violazione dei diritti umani delle persone coinvolte non rientrerebbero nella competenza del giudice amministrativo.

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Un coordinamento centralizzato
Della necessità di un’azione congiunta da parte degli stati Ue è convinto Andrea Saccucci, professore di diritto internazionale all’Università della Campania e difensore dei migranti nel caso Hirsi, costato all’Italia la condanna della Corte di Straburgo per i respingimenti collettivi in mare proprio verso la Libia, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione sul divieto di tortura. Una sentenza pilota del 2012 che ha effetto nella situazione attuale. «Ad una valutazione complessiva la prassi dei porti chiusi presenta forti criticità dal punto di vista dei diritti umani, per le ricadute che ha sui migranti – dice Saccucci titolare dello studio leader nel diritto internazionale– che rischiano di essere rimandati nello stato di provenienza. Quello che veramente manca, ad oggi, è un’autorità centralizzata a livello europeo di coordinamento dei soccorsi in mare e la previsione di una responsabilità solidale degli Stati europei nella gestione dei flussi migratori e delle domande di protezione internazionale che non può più fondarsi sul vecchio sistema di Dublino».

La conformità del Salvini-bis al diritto internazionale
Quanto alla conformità del decreto sicurezza-bis con le norme sovranazionali difficile dare una risposta univoca. «Il decreto può essere valutato in modo diverso in base al diritto utilizzato – sottolinea Saccucci - se guardiamo al diritto del mare i porti possono essere legittimamente off limits per le navi straniere a meno non siano costrette ad attraccare perché la vita delle persone a bordo è a rischio. Più complessa è la valutazione alla luce delle norme sui diritti umani che escludono alcune soluzioni senza imporne qualcuna: non si possono rimandare nello stato di provenienza le persone salvate se corrono rischi di grave violazione dei diritti umani, ma non c’è un vero e proprio obbligo di accoglienza, finché il migrante non è entrato nella giurisdizione dello Stato ». Non è risolutivo neppure spostare il piano dell’analisi sul criterio del porto più vicino. «L’Italia non vuole i migranti neppure quando è il porto sicuro più vicino e pretende di indicare altre destinazioni. Lo stesso può valere per Libia, Malta e Tunisia. Il gioco dello scarica barile non porta da nessuna parte e il diritto internazionale pesa solo se si applica di volta in volta al caso specifico». Per Andrea Saccucci il punto debole del decreto sicurezza-bis, al di là della conformità in astratto con le norme sovranazionali, sta nella possibilità di non essere in linea con la nostra Carta costituzionale. Alla base potrebbe, infatti, mancare il requisito della necessità e dell'urgenza, anche in virtù dell’argomento “boomerang” usato dal ministro dell'interno Salvini che prende atto della diminuzione degli sbarchi.

La zona contigua al mare territoriale
Una criticità del Salvini-bis la evidenzia Pasquale De Sena, ordinario di diritto internazionale all’Università Cattolica di Milano. «Il decreto dà al ministro degli Interni il potere di vietare l’accesso al mare territoriale italiano alle imbarcazioni che si trovano in bracci di mare (internazionali) contigui al mare territoriale stesso. Indipendentemente dalla pronuncia del Tar Lazio, la prerogativa sarebbe in principio legittima, sul piano internazionale, se l’Italia avesse istituito, in base alla Convenzione di Montego Bay la propria “zona contigua” al mare territoriale; zona, nella quale, per definizione, gli Stati possono esercitare il loro potere per prevenire o reprimere infrazioni a leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o in materia di immigrazione, destinate a svolgersi nel loro territorio o nel loro mare territoriale. In assenza di una formale istituzione di tale zona, qualche dubbio sussiste, perché le misure di limitazione del passaggio inoffensivo di un’imbarcazione straniera, pur previste dall'articolo 21 della stessa Convenzione, presuppongono che il passaggio sia consentito, mentre è proprio il passaggio che in questo caso viene impedito. Né si può dire che ci sia oggi in Italia una situazione di emergenza che consenta di esercitare i poteri tipici della “zona contigua” in assenza della sua istituzione formale».

Il soccorso in mare
Per De Sena il comportamento del Viminale è suscettibile di destare perplessità anche secondo le norme sul soccorso in mare. «È il punto più debole di tutta la vicenda, sul piano internazionale, per due ragioni. La prima, perché l'azione svolta dalle Ong, salvo prova contraria, non è tesa a favorire l’immigrazione clandestina, ma a soccorrere persone in difficoltà – successivamente rimpatriabili, se prive di titolo - come evidenziato ieri nelle raccomandazioni adottate da un organo indipendente quale il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Il secondo motivo sta nel fatto che le stesse norme in tema di soccorso sarebbero comunque destinate a prevalere, a titolo di norme speciali, su quelle generali, contenute nella Convenzione di Montego Bay». Il governo italiano rischia di non essere in regola neppure sul rispetto dei diritti umani. «Fra le persone a bordo della “Sea Watch” potrebbero trovarsi delle persone che hanno diritto a non essere respinti alla frontiera, in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, o anche coloro che, pur non rientrando nella categoria, corrono il rischio di essere espulsi collettivamente (in violazione del Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo) e di tornare in Libia, che non sarebbe un “porto sicuro” per il Consiglio d'Europa»

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