La Corte di Giustizia Ue torma sul tema dei voli aerei cancellati ma l’avvocato generale pone la questione pregiudiziale sulla
competenza: da un lato, si deve determinare il giudice competente per le compensazioni spettanti ai passeggeri aerei e, dall'altro,
il giudice competente per il risarcimento del danno ulteriore, rientrante nella convenzione di Montreal.
La vicenda (causa C-213/18) era partita da Roma con la richiesta di determinare il foro del giudizio, se Roma (residenza
dei passeggeri) o Civitavecchia (competente territorialmente per il luogo in cui sorge l’aeroporto).
I passeggeri, in qualità di “consumatori”, avevano presentato la domanda di risarcimento al Tribunale del loro luogo di residenza
(cioè Roma). Mentre Easy Jet sosteneva che fosse competente il Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione è compreso
l'aeroporto di partenza (Roma-Fiumicino).
In questo contesto, il Tribunale di Roma aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia di dare indicazioni sulla “competenza
giurisdizionale”.
L'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe (Danimarca), nelle sue conclusioni depositate oggi, suggerisce alla Corte un’altra
strada: rispondere alla domanda pregiudiziale nel senso che la competenza giurisdizionale, in un caso del genere, deve essere
“sdoppiata”: da un lato, si deve determinare il giudice competente per le compensazioni spettanti ai passeggeri aerei e, dall'altro,
il giudice competente per il risarcimento del danno ulteriore, rientrante nella convenzione di Montreal, che consente al soggetto
interessato di rivolgersi direttamente a uno dei tribunali o corti dei luoghi designati (alternativamente: domicilio del vettore,
sede principale della sua attività, luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, luogo
di destinazione), senza necessità di prendere in considerazione le norme interne di competenza geografica in vigore nello
Stato.
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