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Fisco

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

  • –Scadenziario



Adempimento:
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Soggetti:
Sono tenute all'adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398

Modalità:
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato

Normativa di riferimento:
L. 16/12/1991, n. 398;
D.M. 11/02/1997;
L.13/05/1999 n. 133, art. 25;
D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
Circolare 08/03/2000, n. 43/E


Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 11/02/1997
Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita` di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 1 - Approvazione del prospetto
Legge 13/05/1999, n. 133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale [Collegato fiscale alla finanziaria '99].
Articolo 25 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
Legge 27/12/2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Articolo 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica
Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Articolo 9 - Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
Legge 16/12/1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 1 - Facoltà di opzione