31/12/2013
Provvigioni - comunicazione applicazione ritenuta ridotta
Adempimento:
Comunicazione al committente, preponente o mandante dell'intenzione di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi. Tale adempimento consente l'applicazione delle ritenute d'acconto nella misura ridotta pari al primo scaglione di reddito IRPEF calcolata sul 20% delle provvigioni.
Soggetti:
Agenti e rappresentanti di commercio e altri intermediari commerciali.
Modalità:
Spedizione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 25-bis;
- D.M. 16/4/1983.
Normativa collegata
Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 16/04/1983
Criteri, termini e modalita' per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d'acconto, che si avvalgono dell'opera di dipendenti o di terzi.
Articolo 1 - [Commisurazione della ritenuta dovuta a titolo di acconto I.R.P.E.F. ed I.R.P.E.G.]
Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Articolo 25 Bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
Prossime scadenze
Fisco
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