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17/01/2011

Ritenute su provvigioni agenti e indennita' cessazione di rapporti



Adempimento:
Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a: - provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; - provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; - indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; - indennita' per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Soggetti:
Sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 16/01 e slitta in quanto cade di domenica. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-bis; - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 e 8; - Risoluzione 02/02/2007, n. 18/E; - Risoluzione 18/11/2003, n. 209/E; - Risoluzione 21/07/2003, n. 156/E; - Risoluzione 11/03/1989, n. 8/1062; - Risoluzione 30/04/1984, n. 8/390; - Circolare 10/06/1983, n. 24/8/845.

Codice tributo:
- 1038: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali; - 1038: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; - 1040: indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; -1040: indennita' per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato; - omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto. Sanzione penale: - mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.





Normativa collegata