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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2010 alle ore 16:40.

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L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)L'abc della riforma Gelmini, come cambia l'università in Italia (Fotogramma)

Sul fronte della governance, disco verde alla "nuova" figura del direttore generale e a una netta distinzione tra Cda, consiglio di amministrazione, e senato accademico, che avrà "poteri" limitati alla sola didattica e ricerca. Attenzione anche alle spese: se fuori controllo, l'università verrà commissariata e la cinghia subirà una bella stretta. Ecco in 36 voci tutte le novità introdotte dalla riforma Gelmini.

Abilitazione scientifica nazionale (articolo 16). Che durerà 4 anni e sarà condizione per l'accesso ai ruoli di professori di prima e di seconda fascia. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma, saranno dettate le procedure necessarie per conseguire l'abilitazione. Tra i parametri previsti, un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare in ogni caso non inferiore a 12 e giudizi diversi per funzioni e per area disciplinare. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione saranno indette con cadenza annuale. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale e costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti d'insegnamento.

Abrogazioni (articolo 29). Con l'entrata in vigore del ddl Gelmini di riforma dell'università, gli atenei possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore, di assegnista, sono attraverso le procedure previste dalle nuove norme.

Anagrafe studenti (articolo 27). Prevista una modifica solamente formale all'istituto già disciplinato dalla legge 170 del 2003. Sono state chiarite meglio le finalità dell'anagrafe.

Assegni di ricerca (articolo 22). Solo se ci sono le risorse e con bandi pubblici. Possono conferire assegni di ricerca: gli atenei, enti pubblici di recerca e sperimentazione, l'Enea, l'Agenzia spaziale italiana, oltre alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca. Si chiarisce poi che possono essere destinatari degli assegni solo gli studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I soggetti conferenti l'assegno possono comunque riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero o a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. Il dottorato di ricerca (o la specializzazione, se l'assegno si riferisce all'area medica) può essere inserito come requisito obbligatorio per partecipare al bando. Ogni assegno può durare da uno a 3 anni. È rinnovabile e, in genere, non cumulabile con borse di studio. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo e gode delle comuni disposizioni fiscali e previdenziali. I vincitori di assegno possono scegliere l'università e la struttura dove svolgere la propria attività, previo assenso delle stesse. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Comunque, la durata massima dei rapporti instaurati con gli assegnisti da parte di qualsiasi soggetto non può superare i 4 anni, anche non continuativi.

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