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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2011 alle ore 17:27.

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Impianti di produzione di energia (articolo 35, commi 8 e 9). Si modifica l'articolo 5-bis della legge 33 del 2009 che disciplina in forma agevolata la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati a carbone o altro combustibile solido. La norma del 2009 autorizzava la deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Veniva precisato, tuttavia, che in alcuni casi disposizioni di legge regionale ponevano, come vincolo per la riconversione, anche quello di una previa comparazione in termini di impatto ambientale tra diversi modalità/combustibili di alimentazione. La novella introdotta dalla norma in esame tende a superare questo obbligo di previa comparazione, stabilendo che il regime derogatorio dettato dall'art. 5-bis per la riconversione degli impianti alimentati a olio combustibile comprende anche la deroga ad eventuali obblighi di comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi. La novità si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Impianti di telecomunicazioni, semplificazioni in arrivo (articolo 35, commi 4 e 5). In particolare si semplificano gli adempimenti amministrativi riferiti a impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni. In primo luogo si consente l'espletamento delle procedure autorizzatorie per gli impianti radiolettrici di debole potenza e con superficie radiante di ridotte dimensioni mediante una comunicazione, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto, all'ente locale e all'organismo competente a effettuare i controlli di cui alla legge 36/2001. Si modifica poi l'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 259/2003 che disciplina le istanze di autorizzazione e le denunce di attività relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, o alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti. Le predette istanze e denunce si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda - fatta salva l'ipotesi di dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico - non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. La norma in esame integra la disposizione prevedendo che, in alternativa al provvedimento di diniego, possa essere comunicato un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli (legge 36/2001). Anche in questo caso, opera il meccanismo di silenzio assenso qualora il parere non sia stato espresso nei termini.

Imposta di bollo sui conti di deposito titoli, incremento (articolo 23, comma 7). Viene incrementato l'ammontare dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari. Viene modificato l'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 recante la disciplina dell'imposta di bollo. Eliminate le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993 (norma che disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela nei contratti di durata) dal novero dei documenti attualmente sottoposti a imposta di bollo pari a 22,80 euro per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale (ossia 11,40 euro con periodicità semestrale, 5,70 euro con periodicità trimestrale e 1,90 euro con periodicità mensile). Per tali comunicazioni viene disposta un'apposita disciplina. Per effetto delle nuove norme, le comunicazioni relative ai depositi di titoli verranno sottoposte a imposta di bollo secondo le seguenti modalità: per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50mila euro, dal 2011 l'imposta è aumentata rispetto agli importi previsti al comma 2-bis, ma il nuovo ammontare non viene incrementato nel tempo. Infatti, per ogni esemplare di comunicazione inviato con periodicità annuale l'imposta ammonterà a 34,20 euro (ossia 17,1 euro con periodicità semestrale, 8,55 euro con periodicità trimestrale e 2,85 euro con periodicità mensile); per le comunicazioni relative a depositi di ammontare pari o superiore alla soglia di 50mila euro, le norme dispongono un graduale aumento dell'imposta nel tempo, variabile secondo l'entità dei depositi.

Imposta unica su scommesse e giochi, liquidazione (articolo 24, commi da 1 a 7). Viene introdotta la liquidazione automatica dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In particolare la norma stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede: alla liquidazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; e al controllo della tempestività e della rispondenza in relazione ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni contenute della banca dati del Tesoro. In caso di omissioni o di carenze nei versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato, per evitare la reiterazione degli errori, viene comunicato al concessionario, che può, a sua volta, fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quest'ultima, in caso sussista pericolo per la riscossione, provvede al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica. In mancanza di versamento, le somme che risultano dovute a titolo d'imposta unica, e di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale sia dovuta l'imposta unica. È previsto anche che in mancanza di pagamento delle cartelle esattoriali entro i termini di scadenza, l'Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario con la convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione dovrà comunicare l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi estinto tramite escussione delle garanzie a Equitalia, affinché quest'ultima possa procedere a riscuotere coattivamente l'eventuale credito residuo.

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